Riparto seggi opposizione Municipio con metodo D’Hondt alle coalizioni (TAR Puglia n. 1284 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle elezioni del Consiglio municipale, qualora un candidato alla Presidenza sia proclamato eletto al secondo turno, i seggi residui spettanti alle opposizioni si ripartiscono applicando il metodo D’Hondt alle cifre elettorali dei gruppi di liste collegate ai candidati Presidente sconfitti, e non alle cifre elettorali delle singole liste. L’Ufficio centrale elettorale che consideri unitariamente le liste dei diversi schieramenti, come se si trattasse di un unico raggruppamento, altera il riparto e lede il diritto dei candidati collocati utilmente nelle liste penalizzate. Il riparto interno a ciascuna coalizione segue invece le cifre elettorali delle singole liste. Ne consegue l’annullamento parziale delle operazioni e la correzione del risultato, con la proclamazione del candidato che ha diritto al seggio.
Il Fatto
Il ricorrente è candidato al Consiglio del Municipio n. 3 di Bari nella lista collegata a una candidata Presidente non ammessa al ballottaggio. Al primo turno la coalizione da lui sostenuta ottiene 3673 voti, mentre le altre due coalizioni conseguono 9346 e 6423 voti. Al ballottaggio risulta eletta la candidata sostenuta dalla coalizione con 9346 voti, cui vengono attribuiti nove seggi sui quattordici complessivi.
Per i restanti cinque seggi di opposizione, l’Ufficio centrale elettorale applica il metodo D’Hondt alle cifre elettorali delle singole liste dei due schieramenti sconfitti, trattandole come un unico raggruppamento. Ne deriva l’attribuzione di quattro seggi alla coalizione con 6423 voti e di uno solo a quella con 3673 voti, con la mancata proclamazione del ricorrente. Questi impugna gli atti di proclamazione deducendo la violazione dell’art. 19 del Regolamento sui municipi del Comune di Bari.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale accoglie l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato e dispone l’estromissione della Prefettura di Bari, priva di legittimazione passiva nel procedimento elettorale per la nomina del Consiglio municipale, non svolgendo in esso alcuna attività amministrativa.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro regolamentare. L’art. 19, comma 11, del Regolamento prevede che, in caso di elezione al secondo turno, alla coalizione collegata sia assegnato il 60 per cento dei seggi. Il comma 12 dispone che i seggi restanti siano attribuiti alle altre liste o gruppi di liste collegate, mentre il comma 7 disciplina l’assegnazione mediante il metodo D’Hondt, con divisione della cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate per uno, due, tre e così via.
Il Tribunale ritiene che, attribuiti i seggi alla coalizione vittoriosa, i cinque seggi di opposizione andassero ripartiti tra i due gruppi di liste sconfitti dividendo per uno, due, tre, quattro e cinque la cifra elettorale di ciascuna coalizione e individuando i cinque quozienti più alti. L’Ufficio centrale, invece, ha considerato le cifre elettorali di tutte le liste dei due schieramenti, compilando due distinti modelli come se si trattasse di una sola coalizione.
La conseguenza è che i migliori quozienti riferibili alla coalizione con 6423 voti sono tre, mentre quelli riferibili alla coalizione con 3673 voti sono due. Il primo gruppo aveva dunque diritto a tre seggi e il secondo a due. Il riparto interno a ciascuna coalizione andava poi effettuato sulle cifre delle singole liste.
Il ricorso è pertanto fondato. Il Tribunale annulla gli atti impugnati nei limiti dell’interesse e dispone la correzione del risultato elettorale, proclamando eletto il ricorrente in sostituzione del candidato illegittimamente proclamato. Dispone la trasmissione della sentenza al Sindaco e al Prefetto, ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. proc. amm., e compensa integralmente le spese per la peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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