Ottemperanza al giudicato sull’indennità di aggiornamento e nomina del commissario (TAR Toscana n. 1790 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., la mancata dimostrazione dell’esecuzione del titolo giudiziale da parte dell’Amministrazione debitrice impone l’accoglimento del ricorso e l’ordine di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo nomina in via preventiva il commissario ad acta, che provvede su istanza della parte interessata. Il ritardo già maturato nell’adempimento giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, era stato accertato il diritto di alcune docenti a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento degli importi corrispondenti alle annualità omesse, oltre interessi.
Le creditrici, dopo aver notificato il titolo alla sede reale dell’Amministrazione e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, hanno proposto distinti ricorsi per ottenere l’ottemperanza del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, chiedendo altresì la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, previa riunione dei ricorsi aventi ad oggetto il medesimo titolo giudiziale, ha verificato che dagli atti di causa non risultava alcuna esecuzione del giudicato. Da qui il riconoscimento della fondatezza delle domande e l’accoglimento dei ricorsi.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza ad ogni adempimento necessario. L’inerzia dell’Amministrazione, già protratta nel tempo, ha costituito il presupposto per l’ordine di esecuzione.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il giudice ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, avanzata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese di giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia, del non elevato livello di complessità e dell’art. 4, co. 2, del d.m. n. 55/2014.
Nota della Redazione
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