Autorizzazione impianti mobili rifiuti definitiva e non soggetta a scadenza decennale (TAR Sicilia n. 2215 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione regionale rilasciata agli impianti mobili di smaltimento o di recupero ai sensi dell’art. 208, comma 15, d.lgs. n. 152/2006 è definitiva e non è soggetta al termine decennale previsto dal comma 12 della medesima disposizione. Il requisito della definitività attiene al rapporto dell’autorizzazione con il tempo e non all’ambito spaziale in cui l’attività si svolge. L’amministrazione che intenda far valere il carattere temporaneo di un titolo rilasciato sotto la disciplina previgente deve dare conto dell’applicazione dell’art. 28, terzo comma, d.lgs. n. 22/1997, che prevedeva un’efficacia quinquennale. L’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso impone alla parte che la solleva l’onere di allegare e provare la piena conoscenza dell’atto in epoca anteriore alla scadenza del termine decadenziale.

Il Fatto

La società ricorrente chiede all’amministrazione regionale l’autorizzazione a dare inizio a una campagna di recupero di rifiuti pericolosi mediante impianto mobile di inertizzazione e miscelazione, da svolgersi all’interno di un impianto sito in un comune siciliano, ai sensi dell’art. 208, comma 15, d.lgs. n. 152/2006.

L’amministrazione respinge l’istanza con un’unica motivazione: essendo trascorsi dieci anni dal rilascio della originaria autorizzazione all’impianto mobile, questa sarebbe scaduta e la campagna non potrebbe essere intrapresa. La società impugna il diniego davanti al TAR Palermo; questi, con ordinanza presidenziale, indica quale giudice competente il TAR Catania, davanti al quale il ricorso è riassunto. L’amministrazione si costituisce con memoria di mera forma e solleva in modo generico l’irricevibilità per tardività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di tardività e la ritiene inammissibile sul piano dell’onere probatorio. Richiamando un principio risalente e consolidato, ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, il giudice amministrativo esige che chi eccepisce la decadenza fornisca rigorosi riscontri sulla conoscenza dell’atto in tempi antecedenti al termine di impugnazione. Nel caso concreto la difesa erariale si è sottratta persino all’onere di mera allegazione. La circostanza è aggravata dalla complessità del giudizio, incardinato presso altro ufficio e poi riassunto, tanto da non consentire di stabilire a quale atto si riferisca la dedotta tardività.

Nel merito il ricorso è fondato. La norma invocata prevede che gli impianti mobili siano autorizzati in via definitiva dalla regione, e che per le singole campagne l’interessato comunichi al sito prescelto le specifiche dettagliate, con facoltà per la regione di adottare prescrizioni integrative o di vietare l’attività con provvedimento motivato. Occorre quindi verificare se l’autorizzazione in questione sia stata rilasciata in via definitiva o per un decennio, come da regola generale del comma 12, escludendo l’ipotesi derogatoria degli impianti che disidratano fanghi di depurazione.

Dalla comunicazione di inizio campagna emerge che l’attività riguardava non fanghi generati da impianti di depurazione, bensì ceneri da combustione di termovalorizzazione, da declassare e rendere compatibili con il recupero. Resta pertanto confermato che la società ha acquisito in via definitiva la possibilità di gestire l’impianto mobile, essendo l’originario titolo volturato in suo favore.

Il Collegio confuta poi la tesi dell’amministrazione secondo cui l’efficacia sarebbe venuta meno trascorsi dieci anni. L’art. 28, terzo comma, d.lgs. n. 22/1997, in vigore al tempo del rilascio originario e della volturazione, prevedeva autorizzazioni di efficacia quinquennale e non decennale: l’amministrazione ha dunque applicato il d.lgs. n. 152/2006 per individuare il carattere durevole dei titoli pregressi. Priva di pregio è anche l’accezione meramente territoriale del requisito della definitività: essa attiene al rapportarsi con il tempo e non allo spazio.

Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento di diniego annullato, con condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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