Valutazione della prova orale e autonomia dei punteggi nel concorso docenti (TAR Lombardia n. 1823 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per titoli ed esami la valutazione della prova orale ha ad oggetto esclusivamente l’andamento di tale prova e non può essere integrata o condizionata dall’esito della prova scritta né dai titoli posseduti, che ricevono autonoma valutazione. Il punteggio numerico assume valore di giudizio sintetico sufficientemente motivato quando la commissione abbia utilizzato la griglia di valutazione ministeriale, che rende esplicative le ragioni dell’attribuzione del voto. Le censure che contestino la soglia minima di superamento fissata dal bando e dal decreto ministeriale sono inammissibili se quegli atti non siano stati impugnati. La durata del colloquio integra un termine ordinatorio, la cui riduzione rispetto al massimo previsto costituisce mera irregolarità non viziante in assenza di ulteriori elementi sintomatici.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso ordinario per titoli ed esami bandito con DD. n. 499 del 21 aprile 2020, per la classe AC24, superando la prova scritta con 88/100. All’esito della prova orale riportava un punteggio complessivo di 63/100, inferiore alla soglia di 70/100 prevista dall’art. 3, comma 10, del bando. Impugnava quindi i verbali di correzione, la griglia di valutazione e gli atti connessi, chiedendo in via principale l’accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio minimo e, in via subordinata, la riduzione della soglia, oltre al risarcimento del danno.
La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 170/2023 del 15.02.2023, non appellata. La causa perveniva così alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ribadisce le ragioni già espresse in sede cautelare, là dove si era escluso il fumus boni iuris del ricorso e si era rilevata la natura sostanzialmente esplorativa dei rilievi formali. Le censure, osserva il Tribunale, non sono sostenute da elementi idonei a dimostrare l’illegittimità dell’operato della commissione.
Quanto al primo motivo, la valutazione della prova orale non può che riferirsi al solo andamento di quella prova. La prova scritta e i titoli hanno valutazioni separate e autonome, i titoli peraltro computati solo al termine delle prove e in caso di superamento dell’orale. La giurisprudenza invocata dalla ricorrente risulta inconducente, poiché l’art. 6, comma 4, del D.M. n. 326/2021 fissa espressamente il punteggio minimo di 70 punti su 100 per il superamento del colloquio.
Sul secondo motivo, il Collegio rileva che l’art. 5, comma 3, del bando impone alla commissione l’uso dei quadri di riferimento predisposti dalla Commissione nazionale, e che l’art. 7 del D.M. n. 326/2021 ne disciplina la redazione e la pubblicazione. La commissione ha effettivamente utilizzato la griglia ministeriale. L’unanimità dei giudizi risulta dalla scheda allegata al verbale n. 42, firmata da tutti i commissari, senza dissensi verbalizzati. Le doglianze di carattere preliminare conservano natura esplorativa, poiché la ricorrente non ha dato loro concretezza con motivi aggiunti dopo il deposito della documentazione, secondo l’orientamento richiamato dalla TAR Sicilia, Palermo, n. 3017/2023.
Il terzo motivo è inammissibile: le contestazioni sulla soglia di 70/100 investono il bando e il decreto ministeriale, non impugnati, con la precisazione che l’eventuale impugnazione avrebbe radicato la competenza del TAR Lazio. Il quarto motivo è infondato e generico, poiché la predeterminazione dei criteri e delle griglie prima delle prove esclude la violazione della par condicio.
Il quinto motivo non è accolto. L’art. 5, comma 4, del D.M. n. 326/2021 prevede una durata massima della prova di 45 minuti: si tratta di tempo indicativo, potendo la commissione esaurire il colloquio in tempi minori quando abbia maturato il giudizio. Anche ove fosse prevista una durata minima, la relativa violazione integrerebbe, secondo l’orientamento richiamato, una mera irregolarità non viziante. La prova articolata in più materie resta unitaria, non dovendosi indicare il tempo dedicato a ciascun ambito. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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