Autorizzazione paesaggistica illegittima annullabile e non inesistente, ricorso inammissibile (TAR Sardegna n. 552 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Un’autorizzazione paesaggistica rilasciata in contrasto con le previsioni di legge afferenti ai vincoli paesaggistici non è giuridicamente inesistente, ma unicamente annullabile per violazione di legge ai sensi dell’art. 21-octies, comma 1, l. n. 241 del 1990, e deve essere impugnata nel termine di cui all’art. 41 c.p.a.. Il termine di decadenza decorre, in caso di contestazione dell’an dell’edificazione, dall’inizio dei lavori; in caso di contestazione del quomodo, dal momento in cui è materialmente apprezzabile la portata dell’intervento assentito. Il ricorso diretto avverso l’atto della struttura delegata all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio deve essere notificato a tale struttura, soggetto giuridico autonomo e distinto dagli enti che la compongono. La sola vicinitas non basta: il ricorrente deve provare lo specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto l’accertamento e la declaratoria dell’inesistenza dell’autorizzazione paesaggistica n. 97 del 10.10.2013, rilasciata dalla struttura comunale delegata in materia di paesaggio a favore del controinteressato. Con quel provvedimento era stata accertata la compatibilità paesaggistica e determinata la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione a un intervento in area vincolata consistito nella realizzazione di un bagno e di uno studio di circa 4 e 8 mq, inseriti nella preesistente veranda senza alterare le sagome del fabbricato.

La ricorrente ha dedotto di aver conosciuto l’illegittimità del provvedimento negli ultimi ventotto giorni e di avervi interesse in ragione della minore attrattività paesaggistica dei luoghi e del deprezzamento dei propri immobili. Si sono costituiti il Comune e la Regione, chiedendo la declaratoria di irricevibilità e inammissibilità; il controinteressato non si è costituito. Respinta l’istanza cautelare monocratica e quella collegiale, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la qualificazione dell’atto. La tesi secondo cui l’autorizzazione sarebbe inesistente per carenza di elementi essenziali è giuridicamente insostenibile: un provvedimento di compatibilità paesaggistica adottato in violazione dei vincoli è solo annullabile per violazione di legge, con conseguente soggezione al termine decadenziale dell’art. 41 c.p.a. Da qui la tardività del ricorso: la costruzione contestata insiste sull’area dal 2013 e la ricorrente era nelle condizioni di impugnare dalla percezione dei vizi, tanto più che deduce la totale inedificabilità dell’area. Il Collegio richiama sul punto il precedente del TAR Sardegna, sez. II, n. 547 del 18 luglio 2023, sulla decorrenza del termine dall’inizio dei lavori o dal loro completamento.

Un secondo e autonomo profilo di inammissibilità riguarda la notifica. L’atto impugnato non è imputabile né al Comune di Calasetta né alla Regione Sardegna, ma alla struttura delegata all’esercizio della funzione autorizzatoria, istituita ai sensi dell’art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42 del 2004. Tale struttura è soggetto giuridico autonomo e distinto, che doveva essere evocato tempestivamente in giudizio: l’omessa notifica comporta l’irrimediabile inammissibilità del ricorso.

Il Tribunale ravvisa altresì il difetto di interesse. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen. n. 22 del 2021, osserva che accanto alla vicinitas deve essere fornita la prova di uno stato di fatto consistente in uno specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Nel caso di specie si controverte della sola compatibilità paesaggistica di un bagno e di uno studio di ridotte dimensioni, rispetto ai quali non è predicabile alcun pregiudizio concretamente dimostrato. La ricorrente, peraltro, non ha preso posizione sulle questioni evidenziate in sede cautelare, insistendo su un’istanza istruttoria divenuta irrilevante.

Il Collegio si sofferma infine sul proliferare di iniziative giurisdizionali riconducibili alla ricorrente e a un soggetto a essa collegato, tutte aventi a oggetto la medesima materia e rivolte avverso la stessa amministrazione. Tale approccio, volto a sollecitare un controllo generalizzato sulla regolarità edilizia dei manufatti circostanti, integra uno sviamento del sistema giurisdizionale dai fini istituzionali, con ingiustificato aumento del contenzioso e ostacolo alla ragionevole durata dei processi (richiamate Cass. n. 10327 del 2018, Cass. n. 29812 del 2019 e Cass. civ., Sez. I, n. 23488 del 2024). Sussistono pertanto i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, c.p.a., ravvisandosi la colpa grave nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire l’infondatezza della domanda (richiamate Cons. Stato, sez. V, n. 8487 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 9912 del 2018). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e all’ulteriore somma equitativamente determinata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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