La monetizzazione degli standard urbanistici va impugnata nel termine decadenziale (Cons. Stato n. 4589 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard urbanistici non ha la medesima natura giuridica del contributo di costruzione. Mentre quest’ultimo opera sul piano dell’efficacia all’interno di un rapporto paritetico tra amministrazione e privato ed è soggetto all’azione di accertamento nel termine di prescrizione decennale, la monetizzazione afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nella specifica zona di intervento e implica un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione. Ne consegue che le disposizioni del titolo edilizio relative alla monetizzazione sono attratte nel regime impugnatorio dei provvedimenti amministrativi: il privato che intenda contestarle deve proporre azione di annullamento nel termine decadenziale di sessanta giorni, non essendo ammessa l’azione di mero accertamento ove non ricorra un’esigenza di tutela non satisfattibile mediante le azioni tipizzate.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile ad uso commerciale ha ampliato l’edificio in conformità allo strumento urbanistico, presentando la SCIA per il cambio di destinazione d’uso da commercio in strutture di vicinato a commercio in medio-piccole strutture. Il Comune ha subordinato l’intervento al pagamento di una somma a titolo di monetizzazione di standard, pari a euro 51.556,47, che il privato ha corrisposto con riserva.
Successivamente ha chiesto la restituzione della somma, assumendone l’indebita corresponsione. Il Comune ha rigettato l’istanza. Il privato ha allora adito il TAR Emilia Romagna chiedendo l’accertamento della non debenza e la restituzione, notificando anche motivi aggiunti avverso la nota di conferma. Il TAR, con sentenza n. 796/2022, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ravvisando una diversità ontologica tra monetizzazione e contributo di concessione e l’inutilizzabilità dell’azione di accertamento. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, con cui l’appellante sosteneva che le controversie sulla monetizzazione degli standard, al pari di quelle sui contributi urbanistici, integrerebbero giudizi di accertamento di un rapporto obbligatorio devoluti alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., con conseguente esperibilità dell’azione nel termine prescrizionale decennale.
La Sezione conferma la correttezza della motivazione del TAR. L’atto che ha imposto il pagamento non è stato impugnato entro sessanta giorni dalla notificazione e si è consolidato per effetto dell’inutile decorso del termine. L’impugnazione, mediante azione di accertamento proposta dopo la scadenza, della successiva nota di rigetto dell’istanza di restituzione è pertanto inammissibile. Da ciò discende, precisa il Collegio, che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile e non inammissibile.
Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione tra le due prestazioni. Il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere, senza vincolo di scopo riferito alla zona dell’intervento. La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard attiene invece al reperimento delle aree per le opere di urbanizzazione secondaria all’interno della specifica zona. La monetizzazione, inoltre, è istituto di carattere eccezionale, espressione di valutazione discrezionale del Comune, ammesso da previsioni di legge regionale e concepito come misura di favore per chi deve cedere o reperire aree a servizi.
Il Collegio richiama la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 12 del 2018, che ha qualificato come paritetico il rapporto relativo al contributo di costruzione, escludendo la decadenza per il privato. Ribadisce però che la monetizzazione se ne differenzia, essendo elemento essenziale della validità del titolo edilizio e afferendo alla disciplina del territorio, con possibile attrazione nell’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. Su questa linea richiama le più recenti Cons. Stato, Sez. IV, n. 4908 del 2023 e n. 4456 del 2024, secondo cui le prescrizioni sulla monetizzazione implicano un apprezzamento discrezionale e rientrano nel regime impugnatorio.
Quanto all’azione di mero accertamento, essa è ammissibile solo ove necessaria a soddisfare esigenze di tutela non altrimenti realizzabili, secondo il principio dell’Adunanza plenaria n. 15 del 2001; circostanza che nel caso di specie non ricorre, perché l’appellante avrebbe potuto e dovuto proporre l’ordinaria azione di annullamento. Il rigetto del primo motivo assorbe il secondo, con cui erano stati riproposti i motivi di merito non esaminati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 6.000,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.