Autorizzazione paesaggistica e discrezionalità tecnica del diniego (TAR Puglia n. 187 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, il giudizio affidato all’amministrazione preposta è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, perché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche dei settori della storia, delle scienze ambientali, dell’arte e dell’architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. L’apprezzamento è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche. Il diniego che si fondi su un parere negativo della Commissione locale per il paesaggio, di poi convalidato dalla Soprintendenza, e che sia ampiamente e congruamente motivato, non è sindacabile nel merito, non potendo il ricorrente opporre una diversa valutazione tecnica in assenza di evidenti indici di erroneità o irrazionalità.
Il Fatto
La ricorrente, società aggiudicataria del lotto demaniale n. 28 del P.C.C. con determinazione comunale n. 118/2018, presentava istanza per l’installazione di uno stabilimento balneare sul medesimo lotto. Il Comune di Nardò, con provvedimento n. 242 del 5.5.2023, negava l’autorizzazione paesaggistica, recependo il parere negativo della Commissione locale per il paesaggio e il successivo parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio.
La società impugnava il diniego insieme agli atti presupposti, tra cui le schede PAE, il PPTR/Puglia nelle parti ritenute ostative e il verbale della Commissione locale. Dinnanzi al TAR Puglia la ricorrente deduceva l’illogicità del diniego, anche in ragione delle precedenti valutazioni di compatibilità espresse in sede di gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata — Cons. Stato, Sez. IV, n. 3882 del 2023, oltre a Cons. Stato, Sez. V, n. 4881 del 2023 e alle sentenze n. 3293/2023, n. 2061/2020 e n. 1903/2020 — secondo cui il giudizio paesaggistico è espressione di discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile solo per vizi di logicità, coerenza e completezza.
Su questa base il TAR rileva che il diniego impugnato riposa su un giudizio estremamente analitico di non compatibilità dell’opera con l’intorno naturalistico. Il provvedimento richiama il parere negativo della CLP, convalidato dalla Soprintendenza, e individua plurimi profili di criticità: l’occlusione della fruibilità fisica e visuale dell’area, in contrasto con l’art. 45 del PPTR; l’impatto delle sovrastrutture sulla percezione panoramica a 180°; la mancata verifica di compatibilità con l’art. 63 del PPTR in tema di aree di rispetto dei boschi; l’obliterazione delle visuali verso Santa Caterina e Santa Maria al Bagno.
Il Tribunale esclude che le risultanze della gara possano inficiare il diniego: trattasi di procedimenti diversi e, soprattutto, il successivo e contrario divisamento della CLP è ampiamente e congruamente motivato, dunque non arbitrario né irrazionale. Le censure della ricorrente, osserva il Collegio, impingono il merito dell’azione amministrativa: la società propone una diversa valutazione tecnica, pretendendo di sostituirsi all’amministrazione in assenza di indici evidenti di erroneità.
Il ricorso è pertanto rigettato. Il TAR compensa le spese di lite e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. Restano impregiudicate eventuali azioni risarcitorie nei confronti del soggetto aggiudicatore, con pregiudizio economico da provarsi nell’an e nel quantum.
Nota della Redazione
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