Il precetto non riduce la portata del decreto ingiuntivo in ottemperanza (TAR Calabria n. 189 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., l’atto di precetto non integra né limita il dictum contenuto nel decreto ingiuntivo, essendo funzionale ai soli fini dell’esecuzione forzata. La richiesta di interessi “legali” con erroneo richiamo normative va interpretata in buona fede come riferimento al saggio determinato dal d.lgs. n. 231 del 2002, poiché anche tali interessi sono stabiliti dalla legge. L’amministrazione che abbia corrisposto i soli interessi civili resta inadempiente e va condannata al pagamento del differenziale. Il ricorso per l’ottemperanza di un titolo monitorio non notificato all’ente è inammissibile per difetto del requisito della preventiva notificazione del titolo esecutivo.
Il Fatto
Un’associazione creditrice propone ricorso ex art. 114 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza di due decreti ingiuntivi emessi nei confronti della Regione Calabria. Il primo, del Tribunale di Cosenza, era divenuto definitivo a seguito del rigetto dell’opposizione tardiva ed era rimasto ineseguito, secondo la ricorrente, nella parte relativa agli interessi moratori. Il secondo, del Tribunale di Catanzaro, non opposto, era parimenti lamentato come ineseguito per interessi moratori e legali.
La Regione si difende con due memorie. Quanto al primo titolo, sostiene di aver corrisposto gli interessi al saggio legale, come richiesto anche nell’atto di precetto. Quanto al secondo, deduce di non aver mai ricevuto la notifica del decreto e di aver pagato spontaneamente la sorte capitale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza. Il provvedimento monitorio ingiungeva il pagamento degli “interessi come da domanda”, e nella domanda si leggeva il riferimento agli “interessi legali da determinarsi ex art. 231/04 a decorrere dalle singole scadenze”. Il Tribunale ritiene che un’interpretazione in buona fede non possa che leggere nell’erroneo riferimento normativo un richiamo al saggio determinato ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002.
L’aggettivo “legali”, osserva il giudice amministrativo, non restringe la portata della richiesta, giacché anche gli interessi del d.lgs. n. 231 del 2002 sono fissati dalla legge. Il precetto notificato dalla creditrice, che aveva calcolato i soli interessi civili, non può ridurre il dictum del decreto come una sorta di eterointegrazione posteriore. Il precetto, per giurisprudenza costante richiamata dal Collegio (TAR Campania, Sez. VII, n. 3448 del 2023; TAR Lazio, Sez. II, n. 1097 del 2022; TAR Puglia, Sez. I, n. 178 del 2022), esula dal giudizio di ottemperanza ed è funzionale ai soli fini dell’esecuzione forzata. Poiché è pacifico che la Regione abbia corrisposto i soli interessi legali civili, il ricorso è fondato in parte qua.
Quanto al decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro, il Collegio rileva che la ricorrente non ha dimostrato l’avvenuta notifica all’amministrazione. Le due PEC depositate non sono corredate dalle ricevute di consegna, sicché manca la prova dell’effettiva consegna. L’indirizzo di destinazione, inoltre, non coincide con quello indicato nell’indice delle pubbliche amministrazioni, con la conseguenza che la notificazione non può considerarsi perfezionata. Difetta quindi il requisito dell’art. 14, comma 1, legge n. 669 del 1996, che impone la preventiva notificazione del titolo esecutivo. La domanda è pertanto inammissibile in tale parte.
Il Tribunale ordina all’amministrazione di corrispondere, entro trenta giorni, il differenziale tra gli interessi versati e quelli dovuti e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega. Le spese sono compensate, tenuto conto della fondatezza solo parziale del ricorso.
Nota della Redazione
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