Revoca dell’aggiudicazione per rifiuto di eseguire il progetto accettato (TAR Marche n. 130 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la revoca dell’aggiudicazione adottata ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 quando l’aggiudicatario, dopo aver accettato senza riserve il progetto esecutivo in sede di offerta, ne contesti in fase esecutiva le asserite carenze e dichiari l’impossibilità di avviare i lavori alle condizioni di gara. L’accettazione incondizionata del bando e del progetto, imposta a garanzia della par condicio dei concorrenti, prevale sulle clausole del capitolato speciale, che può integrare ma non derogare la lex specialis. Il rifiuto di eseguire secondo le prescrizioni progettuali costituisce sopravvenienza valutabile dalla stazione appaltante ai fini dell’autotutela, non sviluppo fisiologico della procedura. La cognizione sugli atti di ritiro dell’aggiudicazione spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il Fatto

La ricorrente si era aggiudicata l’appalto, finanziato con fondi PNRR, per l’adeguamento sismico di un istituto scolastico. Convocata per la consegna dei lavori in via d’urgenza, presentava riserve e contestazioni sulla progettazione, segnalando errori e omissioni e formalizzando l’impossibilità di dare corso alle opere. Dopo diffida e avvio del procedimento, la Provincia revocava l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, per il rischio di perdita del finanziamento europeo legato alle scadenze inderogabili, e aggiudicava la gara alla seconda classificata.

La ricorrente impugnava la revoca, la nuova aggiudicazione e gli atti connessi, chiedendo il risarcimento in forma specifica o per equivalente; proponeva poi motivi aggiunti avverso la determinazione di efficacia della nuova aggiudicazione. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare e disponeva l’integrazione del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Respinte le eccezioni di difetto di giurisdizione e di mancata impugnazione del bando, il Collegio affronta il primo motivo, fondato sull’art. 52 del capitolato speciale che disciplina le contestazioni sull’esecuzione. La norma presuppone il contratto stipulato e i lavori consegnati; nella specie il contratto non era stato concluso e la consegna non era avvenuta. Le osservazioni dell’impresa si traducevano in contestazioni ostative all’avvio, relative a previsioni progettuali già accettate con l’offerta, secondo il richiamato precedente del Consiglio di Stato n. 2043 del 2023.

Il Collegio sottolinea che l’accettazione incondizionata espressa nella domanda di partecipazione prevale su ogni diversa disposizione del capitolato, in virtù della prevalenza gerarchica del bando, richiamando Consiglio di Stato n. 1813 del 2021. Ammettere rimodulazioni progettuali dopo la vittoria della gara comprometterebbe la par condicio tra i concorrenti.

Infondate le censure sulle interferenze onerose, relative a lavori di bonifica del terreno distinti dall’appalto, e sulla mancata presentazione della SCIA, segnalazione che non impediva la presa in consegna dei lavori. Il secondo motivo, che nega i presupposti dell’autotutela, è disatteso: il contegno dell’aggiudicatario costituisce sopravvenienza valutabile dalla stazione appaltante, non esito prevedibile della procedura, come affermato in TAR Marche n. 644 del 2023.

Quanto alla qualificazione della seconda classificata, le censure sulla categoria OG1 e sulle categorie superspecialistiche sono inammissibili per carenza di interesse, non allegando la ricorrente di possedere le qualificazioni pretese, e perché, non partecipando alla gara dopo la revoca, potrebbe al più aspirare alla ripetizione, esclusa dal cronoprogramma del finanziamento. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte infondato; i motivi aggiunti, di sola illegittimità derivata, sono respinti, così come la domanda risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *