Autorizzazione paesaggistica condizionata e obbligo di motivazione sulle prescrizioni imposte (TAR Toscana n. 209 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione paesaggistica che subordina l’intervento a prescrizioni deve motivare in modo puntuale la necessità e la proporzionalità delle stesse rispetto al bene tutelato. Non sono sufficienti clausole di stile né generici riferimenti a una “maggiore mitigazione paesaggistica” o a esigenze compensative. La motivazione deve dare conto dell’idoneità dell’istruttoria, dell’apprezzamento di tutte le circostanze di fatto e della non manifesta irragionevolezza della scelta, consentendo il riscontro del sacrificio imposto al privato. Il difetto di motivazione è tanto più evidente quando il parere della Commissione locale per il paesaggio si è espresso in senso pienamente favorevole all’opera.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di licenze per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, gestisce un impianto di telefonia mobile collocato su un traliccio inserito in un polo tecnologico. Con SCIA ex art. 87-bis CCE ha comunicato un intervento di adeguamento tecnologico consistente nella sostituzione degli apparati e delle antenne, accompagnato dalla dismissione di un diverso sito del medesimo polo. La Commissione locale per il paesaggio ha espresso parere favorevole incondizionato.

Nel recepire il parere della Soprintendenza, il Comune ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica subordinando l’intervento alla verniciatura del traliccio, degli apparecchi e delle recinzioni con colore RAL 6014, “al fine di permettere una maggiore mitigazione paesaggistica dei manufatti e compensare le opere proposte”. La società ha impugnato l’atto per difetto di motivazione e travisamento dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso per l’assorbente censura di difetto di motivazione. Nel provvedimento impugnato non è indicata la specifica ragione per cui si è ritenuto necessario imporre la verniciatura: ci si limita a un generico riferimento alla “maggiore mitigazione paesaggistica dei manufatti” e alla compensazione delle opere.

Il difetto risulta ancora più evidente alla luce del parere della Commissione locale per il paesaggio, che aveva riconosciuto la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici, escludendo interferenze con gli obiettivi di tutela e con la percezione visiva dei luoghi. Il Tribunale richiama il principio secondo cui la determinazione dell’Autorità non può essere affidata a clausole di stile, inidonee a dare conto dei concreti elementi ostativi all’intervento (Cons. Stato, sez. II, 9 novembre 2016 n. 2321).

La motivazione deve consentire il riscontro dell’idoneità dell’istruttoria e della non manifesta irragionevolezza della scelta, verificando in concreto la compatibilità dell’opera con l’integrità dei valori dei luoghi (TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 30 novembre 2018, n. 1148). Una reale motivazione dell’autorizzazione condizionata richiede l’illustrazione della tipologia del vincolo, delle ragioni e della misura dell’impatto, secondo i principi di proporzionalità e di minor aggravio.

Il Collegio ribadisce che la Soprintendenza deve prescrivere materiali diversi solo se indispensabile per la tutela del bene, dando conto delle ragioni del sacrificio con congrua motivazione (TAR Sicilia, sez. I, 21 marzo 2019, n. 602). Nel caso concreto l’Amministrazione non ha indicato i concreti elementi di fatto e di diritto che rendevano necessarie le prescrizioni, con conseguente accoglimento del ricorso e compensazione integrale delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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