Tardività istanza riconoscimento causa di servizio e onere allegazione stabilizzazione (TAR Toscana n. 208 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il termine per la presentazione dell’istanza decorre dalla piena conoscibilità della possibile dipendenza della patologia da fatti di servizio, e non già dalla sua definitiva stabilizzazione clinica. La diagnosi di un disturbo psichico riconducibile a eventi di servizio integra quel grado di conoscibilità che rende tardiva l’istanza presentata a distanza di anni. Grava sul ricorrente che invochi la tempestività l’onere di allegare e provare il dato sanitario relativo alla stabilizzazione della malattia in epoca compatibile con la presentazione dell’istanza. Il Comitato di verifica per le cause di servizio e la Commissione medico ospedaliera non sono contraddittori necessari nel giudizio avverso il diniego, avendo i loro atti natura endoprocedimentale.
Il Fatto
Il ricorrente, già Ispettore Superiore del Corpo di Polizia penitenziaria e oggi in congedo, presentava in data 16 dicembre 2015 istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità psichica. Con decreto 11 marzo 2022, il Ministero della Giustizia respingeva l’istanza per tardività, individuando la piena conoscibilità della patologia nel 14 ottobre 2003, e comunque per difetto del nesso causale, richiamando il parere negativo del Comitato di verifica. Il ricorrente impugnava il diniego e gli atti presupposti, deducendo difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001 e dell’art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione delle Amministrazioni intimate e dispone l’estromissione dal giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio e della C.M.O. di Genova. Il parere del Comitato ha, infatti, natura di atto endoprocedimentale; unico contraddittore necessario nel giudizio avverso il diniego è l’Amministrazione che adotta l’atto finale, secondo l’orientamento richiamato dalla Sezione.
Nel merito il ricorso è infondato. Applicando il criterio della ragione più liquida, il Tribunale ritiene sufficiente a sostenere il rigetto la rilevazione della tardività dell’istanza: la patologia aveva già assunto dal 14 ottobre 2003 i caratteri della piena conoscibilità, mentre la domanda è stata presentata solo il 16 dicembre 2015.
Il verbale della C.M.O. di Genova del 26 giugno 2017 non è apodittico: esso si fonda su una certificazione della UO Psichiatria del DSM dell’ASL recante la diagnosi risalente al 14 ottobre 2003, espressamente citata negli accertamenti. Si tratta di documentazione esterna all’Amministrazione, che non poteva non essere conosciuta dal ricorrente. La contestazione generica del secondo motivo e la relazione medico-legale di parte, che rileva una condizione di sofferenza psichica senza indicarne il periodo di insorgenza, non superano questo dato essenziale.
Anche prescindendo da tale certificazione, la documentazione depositata dal Ministero contiene una certificazione medica del 9 dicembre 2014, proveniente dallo stesso ricorrente, che collocherebbe comunque la conoscibilità in epoca incompatibile con la tempestività dell’istanza. Non rileva il tentativo di ancorare la decorrenza alla dichiarazione di inidoneità al servizio del 16 dicembre 2015, che costituisce conseguenza di uno stato patologico già diagnosticato e non la sua definitiva stabilizzazione: il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare il dato sanitario della stabilizzazione in periodo compatibile con la tempestiva presentazione.
Accertata la validità della circostanza motivazionale della tardività, idonea a reggere da sola il provvedimento, il Collegio è esime dall’esame del primo motivo, relativo all’aggiuntiva causa di diniego. Il ricorso è respinto e le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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