Rinnovo permesso di soggiorno e gravi motivi di assenza dall’Italia (TAR Toscana n. 1422 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato esclusivamente sul superamento del periodo massimo di assenza dal territorio nazionale è illegittimo quando l’amministrazione omette di valutare i gravi e comprovati motivi che hanno determinato l’interruzione. L’art. 13, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999 impone di apprezzare le ragioni addotte dall’interessato, incluse quelle di natura sanitaria, familiare e le misure restrittive legate alla crisi pandemica, riconducibili a forza maggiore. L’onere istruttorio non richiede un’iniziativa proattiva dell’amministrazione, ma il doveroso esame delle osservazioni ritualmente presentate. Il provvedimento che si limiti a constatare il dato temporale dell’assenza, senza esaminare i requisiti sostanziali del rinnovo, è viziato per eccesso di potere e deve essere annullato, con possibilità di riedizione del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino cinese, era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro scaduto nel dicembre 2019, del quale chiedeva il rinnovo nel settembre dello stesso anno. Nel gennaio 2020 rientrava in Cina per assistere la madre e vi rimaneva fino alla morte di lei, trattenendosi anche a causa delle restrizioni alla circolazione imposte nel paese d’origine per la crisi pandemica. Rientrava in Italia nel giugno 2023.
La Questura di Firenze, dopo preavviso di rigetto e osservazioni dell’interessato, in data 13.09.2024 adottava il decreto di rigetto del rinnovo, motivando con il lungo periodo di assenza dai confini nazionali. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio. In sede cautelare il Tribunale accoglieva l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato l’unico motivo. Il provvedimento impugnato motiva il diniego esclusivamente con il superamento del periodo di dodici mesi di assenza dal territorio nazionale e non considera le osservazioni dell’interessato se non in funzione del dato temporale. La questione giuridica ruota attorno all’interpretazione dell’art. 13, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, che consente il rinnovo in presenza di gravi e comprovati motivi.
Il Tribunale riconosce che l’interruzione del soggiorno può di per sé compromettere il legame dello straniero con il contesto socio-economico nazionale. Tuttavia l’amministrazione ha l’onere di appurare che non sussistano gravi e comprovate ragioni che abbiano costretto lo straniero a prolungare oltre i limiti legali l’assenza. Tale verifica non richiede un’istruttoria proattiva, ma impone di consentire all’interessato di illustrare le proprie ragioni, nei limiti delle dinamiche procedimentali.
Nel caso concreto è pacifico che l’assenza abbia superato un anno. È altrettanto evidente, per il Collegio, che le ragioni della lontananza si ricondurgano ai gravi e comprovati motivi: comprovate ragioni di salute, la morte della madre e le misure restrittive dovute alla pandemia, evento imprevedibile nei suoi sviluppi e idoneo a integrare una causa di forza maggiore. La giurisprudenza richiamata conferma che il diniego è legittimo solo in caso di mancata dimostrazione di tali motivi.
Il Tribunale rileva inoltre che il ricorrente deduce di possedere tutti i requisiti per il rinnovo, inclusa la sistemazione alloggiativa e la posizione lavorativa, e che l’amministrazione nulla oppone sul punto. Le motivazioni del diniego sono pertanto tutte procedurali e non si soffermano sull’esame dei requisiti sostanziali. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento, con possibilità per l’amministrazione di riattivare il procedimento alla luce dei canoni ermeneutici indicati.
Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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