Autorizzazione socio-sanitaria, competenza comunale e incompletezza dell’istanza (TAR Puglia n. 180 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di autorizzazione alla realizzazione di strutture socio-sanitarie disciplinata dall’art. 7, comma 2, L.R. Puglia n. 9/2017, l’istanza di verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno deve essere trasmessa alla Regione dal Comune e non dal soggetto interessato, dovendo l’ente locale attestare la verifica dei titoli e della conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento. L’onere di allegazione della documentazione progettuale, espressamente previsto dalla sopravvenuta L.R. n. 18/2020, era già imposto dalla normativa previgente e dalla D.G.R. n. 2037/2013, essendo funzionale alla valutazione comparativa delle istanze. Ne consegue che l’istanza comunale incompleta non consente il vaglio regionale e giustifica il ritardo nella delibazione. Il gravame avverso gli atti ricognitivi e i pareri sopravvenuti è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il procedimento sia stato riattivato da atti comunali non impugnati.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto alla Regione l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria articolata in centro diurno per non autosufficienti, centro diurno socio-educativo e riabilitativo per disabili e RSA per disabili, nel territorio di un Comune che aveva espresso parere favorevole alla possibile realizzazione.
Non avendo ottenuto risposta, la società impugnava le determinazioni regionali di ricognizione dei posti residui relative a diverse tipologie di strutture, nonché il provvedimento che aveva definito in via provvisoria i posti del primo bimestre senza ricomprendere quelli richiesti, e chiedeva la condanna al rilascio dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 31, comma 3, e 34, lett. c), c.p.a.. Con motivi aggiunti gravava poi i pareri di compatibilità favorevoli rilasciati in corso di causa, dolendosi del riferimento a una domanda successiva e del parere reso a favore di un consorzio concorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dalle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità e concentra l’analisi sul nodo procedimentale: l’istanza della società non era stata esaminata con riferimento al primo bimestre per l’incompletezza della richiesta di parere trasmessa dal Comune alla Regione nel gennaio 2020.
Richiamando l’art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 e la giurisprudenza costituzionale sul riparto di funzioni, il TAR ribadisce che spetta al Comune la valutazione del progetto rispetto agli strumenti urbanistici e la trasmissione dell’istanza alla Regione. Il modulo procedimentale non consente all’interessato di attivare direttamente il vaglio regionale, come confermato da una recente ordinanza del Consiglio di Stato resa su vicenda analoga.
Quanto agli oneri documentali, il Collegio condivide l’interpretazione regionale: le tavole progettuali e la relazione generale erano già richieste dall’art. 7, comma 2, L.R. n. 9/2017 e dalla citata delibera di Giunta, perché servono alla comparazione delle istanze pervenute nel medesimo arco temporale. La novella del 2020 ha solo rafforzato e reso espressi gli adempimenti, non introdotto un onere nuovo.
Irrilevante è che la documentazione fosse già stata inviata dalla società alla Regione: il dato normativo impone la trasmissione comunale. Nel caso concreto, solo con la pec del febbraio 2021 il Comune allegava per la prima volta i documenti prescritti. Da qui il rigetto delle censure sulla postergazione cronologica della delibazione.
Quanto ai residui trenta posti del centro diurno, il gravame è improcedibile: due note comunali del 2023 avevano richiesto adempimenti per la conformità urbanistica del progetto, rimasti inevasi e non impugnati. Per sopravvenuto difetto di interesse è improcedibile anche l’impugnazione del parere favorevole al consorzio controinteressato. Le spese sono compensate in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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