Autorizzazione unica reti fibra ottica e divieto oneri concessori aggiuntivi (TAR Emilia-Romagna n. 724 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 disciplina in modo speciale ed esclusivo la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, introducendo un procedimento autorizzatorio unico nel cui ambito devono confluire e essere valutate unitariamente tutte le tematiche rilevanti. La semplificazione perseguita dal Codice europeo delle comunicazioni elettroniche osta a che un ente consortile subordini la realizzazione delle opere a un separato provvedimento concessorio oneroso. Il comma 7 della disposizione configura una fattispecie speciale di silenzio assenso che si perfeziona al decorrere di trenta giorni dalla domanda, in assenza di richieste di integrazione documentale. Ne consegue la non debenza di canoni o contributi concessori in conseguenza degli scavi e delle occupazioni strumentali all’installazione delle reti, in forza del combinato disposto degli artt. 49 e 54 del d.lgs. n. 259/2003.

Il Fatto

La ricorrente opera nel mercato delle comunicazioni elettroniche e realizza infrastrutture di rete in fibra ottica, avendo conseguito l’aggiudicazione di un lotto del Piano Italia 1 Giga finanziato con fondi PNRR. Per lo sviluppo della rete nel territorio di un Comune ha presentato al Consorzio di bonifica istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, finalizzata all’esecuzione di scavi per la posa di infrastrutture interrate in corrispondenza di un canale consortile.

Con il provvedimento impugnato il Consorzio, pur esprimendo parere favorevole all’attraversamento in sub alveo, ha previsto che l’opera potesse essere realizzata solo dopo il rilascio di una regolare concessione consortile, già in corso di rilascio. La società ha chiesto l’annullamento dell’atto, deducendo la violazione della normativa speciale di semplificazione e il perfezionamento del silenzio assenso. Il Consorzio ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e ha sostenuto che l’oggetto del contendere riguardasse la sola debenza del contributo concessorio e del canone annuo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione. Secondo la giurisprudenza richiamata, la distinzione tra la giurisdizione del giudice speciale delle acque e quella del giudice amministrativo va verificata in concreto, avuto riguardo alla circostanza che l’atto impugnato incida immediatamente, e non solo in via occasionale, sull’uso delle acque pubbliche. Nel caso di specie l’atto non incide direttamente sul regime delle acque e delle opere idrauliche, ma solo in via riflessa e indiretta. L’eccezione è pertanto disattesa, richiamandosi sul punto un precedente del TAR Lombardia Brescia n. 782 del 2024.

Nel merito il Collegio condivide l’assunto della ricorrente. La giurisprudenza amministrativa, richiamata nella sentenza del Cons. Stato n. 4101 del 2022, ha chiarito che il titolo autorizzatorio per la realizzazione di reti di comunicazione trova la sua disciplina speciale nel Codice delle comunicazioni elettroniche e non prevede l’adozione di alcuna convenzione con l’amministrazione. La semplificazione delle procedure è coerente con il riordino del Codice operato dal d.lgs. n. 207/2021.

Il percorso argomentativo si articola su due passaggi. Sul piano procedimentale, il comma 7 dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 introduce una fattispecie speciale di silenzio assenso che si forma alla scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, in assenza di richieste di integrazione documentale. Il perfezionamento del silenzio presuppone la veridicità e la completezza della documentazione, secondo l’orientamento richiamato del Cons. Stato n. 4552 del 2024 e del Cons. Stato n. 5746 del 2022. Nel procedimento di autorizzazione unica, del resto, tutti i profili ostativi debbono essere esaminati contestualmente, non potendosi ammettere che una singola amministrazione sottoponga il progetto a un separato procedimento.

Sul piano sostanziale, il Collegio esclude la debenza del canone concessorio previsto dal R.D. n. 368/1904, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 49 e 54 del d.lgs. n. 259/2003, secondo cui nessuna indennità è dovuta ai concessionari in conseguenza di scavi e occupazioni strumentali all’installazione delle infrastrutture. La pretesa del Consorzio confligge dunque con la normativa speciale, sia per la non debenza del canone sia per l’intervenuta formazione del titolo tacito.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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