Accesso agli atti di gara e integrazione del contraddittorio sui controinteressati (TAR Lombardia n. 2509 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso ai documenti di una procedura di gara, qualora il ricorrente rivolga l’istanza ostensiva alla documentazione di più concorrenti e il ricorso sia stato notificato soltanto ad alcuni di essi, il giudice amministrativo deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati, a norma dell’art. 49, comma 1, cod. proc. amm. La rinuncia espressa, resa in udienza, a una parte della pretesa ostensiva comporta la dichiarazione di parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, limitatamente ai documenti non più richiesti. Il thema decidendum resta così circoscritto ai soli atti del concorrente aggiudicatario, nei cui confronti va disposta la notificazione del ricorso a pena di improcedibilità. La valutazione nel merito e sulle spese resta riservata alla fase successiva.
Il Fatto
Il ricorrente, professionista, ha partecipato in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione a un concorso di progettazione bandito da un Comune per la realizzazione di un edificio scolastico. Il gruppo di lavoro di cui faceva parte si è collocato al primo posto della graduatoria finale. Il ricorrente lamenta di non essere stato menzionato negli atti della seconda fase, nei verbali e nella determina di aggiudicazione, né di essere stato inserito nel raggruppamento temporaneo costituitosi dopo l’aggiudicazione.
Dopo una prima istanza ostensiva ex art. 22 della legge n. 241/1990, rigettata dall’amministrazione, il ricorrente ha presentato una nuova domanda di accesso anche ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. Impugna quindi il diniego opposto dal Comune e chiede l’accertamento del diritto all’ostensione. La causa è riassunta davanti al TAR Lombardia a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale resa da altro TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che l’istanza di accesso aveva ad oggetto, tra l’altro, la documentazione integrale dei cinque gruppi di lavoro finalisti, comprensiva delle domande di partecipazione, delle offerte tecniche e delle integrazioni. Il ricorso, però, risulta notificato soltanto a uno dei professionisti controinteressati. Da qui l’eccezione dell’amministrazione circa la necessità di integrare il contraddittorio.
Nel corso della camera di consiglio il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di accesso relativa ai gruppi collocatisi in posizione successiva alla prima, coltivando l’istanza solo quanto ai documenti del gruppo primo classificato e oggi aggiudicatario. Il Tribunale prende atto di tale precisazione e dichiara il ricorso parzialmente improcedibile, non vantando più il ricorrente alcun interesse all’acquisizione dei documenti dei gruppi collocati al secondo, terzo, quarto e quinto posto.
Così rimodulato il perimetro del contendere, il Collegio applica l’art. 49, comma 1, cod. proc. amm., secondo cui, quando il ricorso sia proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri. L’integrazione va effettuata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, mediante notificazione a ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario.
Il Tribunale fissa termini perentori: quindici giorni dalla comunicazione per la notificazione e i successivi sette giorni per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento. In difetto, si provvederà ai sensi degli artt. 35 e 49, comma 3, cod. proc. amm. La trattazione è rinviata alla camera di consiglio del 27.11.2024, restando impregiudicata ogni valutazione in rito, nel merito e sulle spese.
Nota della Redazione
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