Contributo di costruzione, pagamento al funzionario infedele e buona fede del privato (TAR Emilia-Romagna n. 725 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributo di costruzione, il privato che esegue il pagamento nelle mani del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, all’interno della sede dell’ente e dietro rilascio di ricevuta intestata alla tesoreria comunale, versa in buona fede e l’obbligazione si estingue nei confronti dell’Amministrazione. A fronte dell’esibizione della ricevuta, spetta al Comune provare che le somme non sono entrate nelle casse comunali. La condotta illecita del dipendente infedele non consente all’ente di esigere una seconda volta il tributo. Quanto alla prescrizione, la nota con cui il Comune chiede esclusivamente la somma liquidata nel titolo edilizio interrompe il termine solo per quella somma e non per il maggior contributo né per gli interessi legali, mai richiesti in precedenza.

Il Fatto

Il Comune ha chiesto alla ricorrente, successore mortis causa del dante causa, il pagamento di €uro 32.098,19 a titolo di oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e interessi legali, riferiti a un intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso assentito anni prima. La pretesa si fonda sull’assunto che le somme versate a suo tempo dal dante causa siano state sottratte dall’allora responsabile dell’ufficio tecnico comunale, poi accertato come infedele in sede penale.

La ricorrente ha impugnato l’atto chiedendo l’annullamento e l’accertamento del nulla dovuto, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’avvenuto pagamento, l’operatività del principio di immedesimazione organica e dell’art. 1189 cod. civ. sul pagamento al creditore apparente, nonché la prescrizione delle somme rideterminate in aumento. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione e sostenendo che il reato del funzionario avrebbe reciso il rapporto organizzativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di giurisdizione: la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia ex art. 133, comma 1, lettera f), cod. proc. amm., che comprende la determinazione nell’an e nel quantum del contributo di costruzione, richiamando C.d.S., Ad. pl., n. 12/2018 e TAR Campania, Sez. VIII, n. 2326/2023.

Passando al merito, il Tribunale esamina per prima l’eccezione di prescrizione, di carattere assorbente. La concessione edilizia aveva liquidato il contributo in €uro 15.855,23; l’atto impugnato quantificava invece €uro 22.995,63 a titolo di costo di costruzione e €uro 9.102,56 di interessi legali. La nota del 14.01.2009 richiedeva solo la somma originaria: non il maggior contributo, non gli interessi. Applicando il principio per cui l’atto interruttivo deve manifestare l’inequivocabile volontà di far valere il diritto (C.d.S., Sez. IV, n. 5441/2024, che richiama C.d.S., Sez. V, n. 8301/2023 e Cass., Sez. lav., n. 279/2024), la prescrizione è interrotta solo per la somma di €uro 15.855,23.

Quanto a tale residua pretesa, il Collegio la ritiene infondata. Il caso non è sovrapponibile a quello deciso dal Consiglio di Stato e richiamato dal Comune: là il privato aveva ricevuto una semplice scheda oneri con timbro “pagato”, aveva versato parte del contributo in tesoreria e gli importi non corrispondevano ai titoli. Qui il dante causa ha pagato l’intero contributo in un’unica soluzione, la somma corrisponde esattamente a quella liquidata e gli è stata rilasciata una ricevuta intestata alla tesoreria comunale.

Il pagamento a mani del responsabile dell’ufficio tecnico, nella sede dell’ente e con rilascio di ricevuta, fonda la buona fede di chi crede di pagare al soggetto legittimato. In una piccola comunità è naturale fidarsi di chi riveste funzioni pubbliche e seguirne le istruzioni. A fronte della ricevuta esibita, spettava all’Amministrazione provare il mancato introito: le copie degli assegni depositate recano una firma illeggibile e non sono autenticate, dunque sono inidonee allo scopo. Non si può pretendere che il privato, a quasi vent’anni di distanza, dimostri un fatto non nella sua disponibilità.

Il primo motivo è quindi fondato e il ricorso accolto, con annullamento dell’atto impugnato e accertamento del nulla dovuto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in €uro 4.000,00, oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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