Il privato può sollecitare il Genio Civile sugli abusi edilizi (TAR Sicilia n. 3270 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui un privato sollecita l’Amministrazione ad accertare presunti abusi edilizi e ad adottare i conseguenti provvedimenti repressivi impone all’ente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge n. 241/1990, anche quando ritenga la richiesta infondata. La prassi amministrativa che riservi gli accertamenti alle sole segnalazioni dell’autorità giudiziaria o delle forze di polizia non esonera l’Ufficio dall’obbligo di riscontrare l’istanza del privato. Il Genio Civile, investito della richiesta, deve dunque pronunciarsi espressamente, non valendo a integrare l’adempimento una relazione interna indirizzata all’Avvocatura dello Stato. Il silenzio dell’Amministrazione è perciò illegittimo e va accertato con l’ordine di provvedere entro il termine stabilito dal giudice.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno adiacente a quello dei controinteressati, ha presentato in data 22 aprile 2024 un’istanza al Comune di Santa Maria di Licodia e all’Ufficio del Genio Civile di Catania. Con essa ha chiesto di effettuare gli accertamenti del caso e di adottare eventuali provvedimenti repressivi di abusi edilizi e di ripristino della legalità e della sicurezza in relazione alla proprietà dei vicini.
Non ottenendo alcun riscontro, la ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio delle due Amministrazioni. Il Comune non si è costituito. Il Genio Civile si è costituito in giudizio e ha depositato documentazione relativa ai fatti di causa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato muovendo dalla regola generale dell’art. 2, primo comma, della legge n. 241/1990. Tale disposizione impone all’Amministrazione di concludere con atti espressi i procedimenti avviati su istanza di parte, anche quando rilevi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.
Il Genio Civile ha versato in atti una relazione interna con cui ha rappresentato la propria prassi. L’Ufficio darebbe corso alle richieste di accertamento su presunte opere abusive solo quando pervengano dall’autorità giudiziaria o da Corpi di Polizia all’uopo delegati. Per le istanze dei privati, l’Ufficio si limiterebbe a inoltrare nota al Comune competente, invitandolo a riferire sugli esiti degli accertamenti, richiamando l’art. 21 della legge n. 64/1974 e l’art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000.
Il TAR ha ritenuto di non dover sciogliere il rapporto tra prassi amministrative e norme di legge. Ha osservato che l’art. 2 della legge n. 241/1990 resta il parametro di riferimento e che la stessa portata dei citati artt. 21 e 54 non è decisiva ai fini del decidere. La ricorrente aveva, in ogni caso, sollecitato un intervento del Genio Civile, il quale è tenuto a riscontrare l’istanza con provvedimento espresso.
La relazione versata in atti non vale a integrare l’adempimento, poiché è indirizzata all’Avvocatura dello Stato e non costituisce risposta all’istante. Il gravame è stato pertanto accolto e le Amministrazioni intimate sono state ordinate a pronunciarsi espressamente entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, o dalla notifica su istanza di parte se anteriore. Le spese, liquidate in € 1.250,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con condanna di ciascuna Amministrazione per la metà ma in solido fra loro.
Nota della Redazione
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