Risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione del giudicato amministrativo (Cons. Stato n. 6558 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da ritardo nell’esecuzione di un giudicato amministrativo non è soggetto al canone della prova della spettanza del bene della vita quando il giudicato ha già riconosciuto l’utilità sostanziale in favore del ricorrente. In tale ipotesi la spettanza è attestata dal giudicato stesso e l’attribuzione tardiva integra un danno ingiusto risarcibile. La liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. è legittima quando il giudicato abbia cristallizzato solo la destinazione generale dell’area e non una capacità edificatoria alla quale ancorare il quantum. Il periodo di ritardo imputabile all’amministrazione si determina escludendo, per concorso colposo del danneggiato, la fase di ingiustificata inerzia del creditore nell’azionare i mezzi di tutela.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un terreno in area interessata da una convenzione di lottizzazione risalente al 1961, parzialmente eseguita. Nel 1972 il Comune destinò l’area a verde privato vincolato, precludendo l’ulteriore attuazione della convenzione. La prescrizione urbanistica fu annullata dal TAR Lazio con sentenza n. 798 del 1982. Seguirono plurimi giudizi di ottemperanza.
Nel 2014 i ricorrenti hanno promosso azione risarcitoria per il danno da mancata esecuzione del giudicato, limitando la domanda al danno da ritardo e quantificandolo in oltre due milioni di euro. Il TAR Latina, con sentenza n. 499 del 2023, ha accolto parzialmente la domanda liquidando 50.000 euro. Entrambe le parti hanno appellato la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina anzitutto l’appello incidentale del Comune, che invoca il principio secondo cui il risarcimento presuppone la spettanza del bene della vita. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7622 del 2020; Cons. Stato, Sez. VI, n. 10400 del 2023) ma lo ritiene non conferente. Il danno qui dedotto non è da ritardo procedimentale ex art. 2-bis l. 241/1990 e art. 30 cod. proc. amm., bensì da ritardo nell’esecuzione di un giudicato.
Il giudicato del 1982, come interpretato dalle successive sentenze di ottemperanza, ha riconosciuto ai ricorrenti la spettanza di un’utilità sostanziale: la conservazione della destinazione residenziale del terreno, inscalfibile dalla successiva attività pianificatoria. La sua attribuzione tardiva integra dunque danno ingiusto.
Il Collegio distingue la fattispecie da quella decisa con Cons. Stato, Sez. IV, n. 4473 del 2019, dove il giudicato aveva lasciato libera l’amministrazione di riqualificare l’area. Qui, invece, il giudicato ha cristallizzato la destinazione residenziale, limitando la discrezionalità comunale, come già affermato con Cons. Stato, Sez. IV, n. 797 del 2014. L’appello incidentale è pertanto infondato.
Quanto all’appello principale, il Collegio conferma l’interpretazione del TAR: il giudicato non ha riconosciuto la pretesa al completamento della convenzione di lottizzazione né una capacità edificatoria. La sentenza n. 1303 del 2015 aveva già chiarito che la qualità residenziale, quanto a estensione e modalità, va parametrata ai vincoli sopravvenuti. Ne consegue la legittimità della liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. e la non condivisione delle conclusioni della CTU, ancorate alla volumetria.
Quanto all’arco temporale, il TAR ha correttamente escluso il periodo anteriore al 2008 per concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, secondo comma, cod. civ. e art. 30, terzo comma, cod. proc. amm.: l’inerzia decennale dei ricorrenti nel promuovere l’ottemperanza ha concorso a provocare il danno. Il richiamo incidentale alla prescrizione non integra rilievo d’ufficio, ma argomento a sostegno del concorso colposo. Il periodo successivo al 2014 è stato parimenti escluso, in quanto coperto da giudicati. Gli appelli sono respinti e la sentenza confermata; spese compensate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore