Accesso civico generalizzato: spese al Comune inerte e patrocinio a spese dello Stato (TAR Molise n. 281 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato e il successivo soddisfacimento della pretesa ostensiva in pendenza di giudizio determinano la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse alla decisione. La circostanza che l’amministrazione abbia evaso la richiesta oltre un anno dopo la presentazione e dopo il deposito del ricorso integra tuttavia un’ipotesi di soccombenza virtuale, idonea a giustificare la condanna alle spese processuali. Quando la parte ricorrente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il governo delle spese va coordinato con l’art. 133 d.P.R. n. 115/2002: in caso di conferma del beneficio il compenso del difensore è liquidato con decreto presidenziale e anticipato dall’Amministrazione della giustizia amministrativa, con rimborso a carico della parte soccombente; in caso di revoca, le spese sono corrisposte direttamente alla ricorrente nella misura liquidata.
Il Fatto
Un’associazione di volontariato attiva nella tutela degli animali e dell’ambiente presentava il 15.05.2024 al S.U.A.P. del Comune di Isernia una richiesta di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, relativa all’autorizzazione unica rilasciata a una struttura per il ricovero di animali, agli eventuali atti di rinnovo e alla documentazione allegata.
L’istanza restava senza riscontro. L’associazione proponeva allora ricorso dinanzi al TAR Molise, notificato e depositato il 13 maggio 2025, per l’accertamento del diritto di accesso e per l’ordine di esibizione dei documenti. Il Comune non si costituiva. In vista dell’udienza camerale la ricorrente depositava memoria, rappresentando che l’amministrazione aveva trasmesso la documentazione il 17.06.2025, ossia solo dopo il deposito del gravame, e dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa ostensiva ha trovato pieno soddisfacimento in pendenza del giudizio. Ne deriva, senza necessità di ulteriori accertamenti, la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Sul governo delle spese il Tribunale non arretra: il Comune ha provveduto solo il 17 giugno 2025, oltre un anno dopo la presentazione dell’istanza e oltre un mese dopo il deposito del ricorso. Un simile ritardo integra gli estremi della soccombenza virtuale e impone la condanna alle spese, quale effetto dell’ingiustificata inerzia serbata dall’amministrazione.
La questione si complica per l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla competente Commissione con verbale n. 4/2025 del 25 luglio 2025, con contestuale demandata all’Agenzia delle Entrate delle verifiche sui presupposti di legge. Il Collegio coordina allora la disciplina generale delle spese con il d.P.R. n. 115/2002 e articola la statuizione in due scenari.
Se i riscontri confermeranno il beneficio, la liquidazione del compenso del difensore sarà disposta con decreto presidenziale; l’erogazione sarà effettuata dall’Amministrazione della giustizia amministrativa; il Comune dovrà rimborsare a quest’ultima gli oneri anticipati, in applicazione dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, che impone il pagamento a favore dello Stato quando la parte ammessa al patrocinio sia vittoriosa rispetto alla parte soccombente non ammessa.
Se invece sopravverrà la revoca dell’ammissione, il Comune dovrà corrispondere direttamente alla ricorrente le spese del giudizio, fin d’ora liquidate in via eventuale in euro 1.000,00, oltre accessori di legge e comprensive del contributo unificato. Il dispositivo recepisce questa scansione condizionale e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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