Interdittiva antimafia e impresa familiare: rileva il contesto parentale clanico (TAR Sicilia n. 2888 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia non richiede la prova di un fatto, ma la presenza di indizi idonei a far ritenere “più probabile che non” il pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa, secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico. La valutazione prefettizia, connotata da ampia discrezionalità, è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. In tale accertamento assumono rilievo le relazioni familiari e le cointeressenze economiche in un contesto a struttura clanica, poiché in una famiglia mafiosa anche il soggetto non affiliato può subirne l’influenza senza che ciò integri una presunzione di appartenenza. Gli elementi posti a base dell’informativa possono essere penalmente irrilevanti e non tradursi in condanne, essendo prevalente la funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione. La misura collaborativa dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 resta esclusa quando la contaminazione assume carattere sistematico e non occasionale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale dedita alla coltivazione di agrumi, impugnava l’informativa interdittiva emessa dal Prefetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, 91 e 94 d.lgs. n. 159/2011, lamentando difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Sosteneva di essere incensurato, di non avere carichi pendenti e di non essere mai stato attinto da procedimenti per reati di stampo mafioso. Contestava il rilievo attribuito al contesto familiare, ai rapporti con il padre detenuto, alla posizione del fratello e all’acquisto dei terreni dalla zia materna, qualificati come dati privi di significato o superati da archiviazioni e provvedimenti favorevoli.

In via subordinata deduceva l’illegittimità per mancata applicazione della misura di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, data la pretesa occasionalità dell’agevolazione, e per contraddittorietà rispetto a una precedente informativa liberatoria. L’Amministrazione resisteva invocando la considerazione unitaria degli indizi e il ruolo di vertice del padre nel sistema criminale locale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso muovendo dalla premessa che l’interdittiva antimafia possiede natura cautelare e risponde alla funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 491 del 2023 e n. 4293 del 2021, il Tribunale ribadisce che non occorre la prova di un fatto, ma una serie di indizi in base ai quali non sia illogico ritenere il collegamento tra impresa e organizzazioni mafiose. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

Quanto alla segnalazione ex art. 334 cod. pen., la difesa del ricorrente è superata dalla circostanza che l’autorizzazione all’uso del mezzo era stata rilasciata solo in favore di altri congiunti, per esigenze familiari. Più decisivo appare il fitto intreccio di relazioni e cointeressenze incentrato sulla figura del padre, condannato e detenuto per associazione per delinquere di stampo mafioso e titolare, nel settore agrumicolo locale, del monopolio del trasporto della produzione. La natura di impresa sostanzialmente familiare trova conferma nell’analoga attività della sorella, nell’apprendimento delle tecniche di coltivazione in ambito familiare e nella residenza del ricorrente presso l’abitazione di famiglia all’avvio dell’attività.

Assume rilievo la circostanza che la sede legale sia stata fissata in un casale ove il padre aveva scontato gli arresti domiciliari ospitandovi esponenti mafiosi. Il Collegio precisa che lo stato di detenzione del genitore non interrompe i rapporti familiari, richiamando C.G.A.R.S. n. 468 del 2025, e che le controindicazioni riguardano anche il fratello, indicato nelle intercettazioni come alter ego del padre: la parziale archiviazione non smentisce gli assunti, perché il coinvolgimento testimonia comunque l’inserimento in quel contesto criminale.

Il Tribunale valorizza la struttura clanica della mafia, ove anche il soggetto non affiliato può subire l’influenza dei congiunti tramite legami di cointeressenza, solidarietà o soggezione, senza che ciò integri una presunzione di appartenenza. Rilevano la convivenza, la cointeressenza di interessi economici e le peculiari realtà locali, come affermato da C.G.A.R.S. n. 591 del 2024 e Cons. Stato, sez. III, n. 6784 del 2024. L’acquisto degli immobili dalla zia materna e l’esigua esperienza imprenditoriale confermano la natura di impresa familiare legata al nucleo di origine.

Respinta la questione di legittimità costituzionale, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2020 sulla proporzionalità del sacrificio della libertà di impresa, il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 94-bis, difettando l’agevolazione solo occasionale dato il carattere strutturale del rischio. Cadono anche le censure sulla contraddittorietà con la precedente informativa liberatoria, essendo sopravvenuti fatti nuovi, e sull’art. 94-bis introdotto dal D.L. n. 48 del 2025, inapplicabile ratione temporis. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 334 c.p.

Tutte le 30 sentenze sull'art. 334 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *