Autorizzazione unica metanodotto e dichiarazione ex art. 31 d.lgs. n. 164/2000 (TAR Puglia n. 1296 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del proponente ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 164/2000, attestante l’impossibilità di soddisfare le esigenze di allaccio mediante le reti esistenti, costituisce requisito di procedibilità dell’istanza di autorizzazione unica e non deve essere corredata da una dimostrazione tecnica ulteriore, salvo che il dato assertivo non sia specificamente contestato. La mancata pubblicazione della dichiarazione sul sito istituzionale e l’assenza del numero di protocollo sono irrilevanti, non prescrivendo la norma forme di pubblicità. La scelta localizzativa dell’opera, adottata all’esito della conferenza di servizi, integra espressione di ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per travisamento dei fatti, violazione di legge o macroscopica irrazionalità. La conferenza di servizi costituisce la sede esclusiva in cui le amministrazioni manifestano assenso o dissenso, con valutazione delle posizioni prevalenti.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un terreno agricolo interessato dal tracciato di un metanodotto nel Comune di Ceglie Messapica, impugnava la determinazione dirigenziale con cui la Regione Puglia aveva rilasciato alla società proponente l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’opera, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Deduceva la violazione degli artt. 30 e 31 d.lgs. n. 164/2000 e la carenza di istruttoria, sostenendo che la dichiarazione del proponente non fosse supportata da idonea documentazione attestante l’inutilizzabilità della rete esistente e che il tracciato autorizzato fosse più impattante rispetto a soluzioni alternative. L’istanza cautelare era respinta; la causa perveniva alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma integralmente il contenuto dell’ordinanza cautelare, rilevando l’insussistenza del fumus boni iuris e del periculum. La dichiarazione ex art. 31 d.lgs. n. 164/2000 risultava effettivamente allegata all’istanza, con assunzione di responsabilità del legale rappresentante, e la norma non esige ulteriori formalità né una dimostrazione tecnica del dato assertivo.
Quanto alla mancata pubblicazione della dichiarazione sul portale regionale e all’assenza del numero di protocollo, il Tribunale le ritiene circostanze irrilevanti: la disposizione non prescrive forme di pubblicità dell’allegato alla domanda, e la Regione non aveva mai affermato l’avvenuta pubblicazione. Il requisito di procedibilità era dunque soddisfatto.
Il Tribunale esclude poi che la rete del distributore già presente fosse idonea, risultando pacifica la sua destinazione domestica a bassa pressione, obiettivamente inadeguata alla distribuzione per autotrazione, che richiede una rete ad alta pressione. Del pari indimostrato resta l’assunto secondo cui il cliente finale sarebbe già servito da altra fornitura.
Sulla scelta del tracciato, la conferenza di servizi decisoria, dopo tavoli tecnici e istruttoria, si era espressa favorevolmente sulla localizzazione, motivando in termini tecnico-discrezionali non affetti da illogicità. Il percorso alternativo, pur incidendo su un’unica particella, la attraversa centralmente e ricade in area con criticità ambientali e paesaggistiche. Il sindacato giurisdizionale resta pertanto limitato al riscontro estrinseco di travisamento dei fatti, violazione di legge o macroscopica irrazionalità, nella specie insussistenti. Infine, per la lunghezza ridotta del metanodotto non era richiesta la procedura di V.I.A.. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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