Parere tardivo MiC e veto VIA richiedono rimessione al Consiglio dei ministri (TAR Puglia n. 1222 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale dei progetti energetici, il parere del Ministero della cultura reso oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del T.U. ambiente è tardivo e non può fondare un giudizio negativo di compatibilità. I pareri della Commissione tecnica VIA e del MiC sono equi-ordinati: nessuno dei due possiede un potere interdittivo o di veto. Ove sussista contrasto, il MASE deve devolvere la questione al Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988. Il decreto negativo fondato solo sul parere tardivo è illegittimo e va annullato.
Il Fatto
La società ricorrente presenta un progetto di impianto agrofotovoltaico di potenza pari a 31 MW, con opere di connessione alla RTN, da realizzare in agro di un comune della provincia di Foggia. La Commissione tecnica PNRR-PNIEC esprime parere favorevole di compatibilità ambientale con parere n. 137 del 9 marzo 2023.
Sette mesi dopo, la Soprintendenza Speciale per il PNRR rende parere negativo, rilevando che l’uso a sede di cavidotto del Regio Tratturello comporterebbe alterazione del bene culturale tutelato. Il MASE, di concerto con il MiC, adotta il decreto n. 4 dell’11.1.2024 di giudizio negativo di compatibilità ambientale. La società impugna il provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo la tardività del parere e l’illegittimità nel merito. In sede cautelare il decreto viene sospeso ai fini del riesame; il riesame non interviene.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso confermando l’impostazione dell’ordinanza cautelare e richiamando un proprio precedente specifico, la sentenza n. 1429/2023, che ha sancito l’irrilevanza del parere del MiC giunto tardivamente. Il richiamo avviene ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., con assorbimento di ogni altra censura.
Sul piano normativo, il giudice richiama l’art. 25, comma 2-bis, del T.U. ambiente: il provvedimento di VIA si adotta previa acquisizione del concerto del direttore generale del MiC entro il termine di venti giorni. Nel caso concreto il parere negativo è intervenuto a distanza di sette mesi dal parere della Commissione, ben oltre il termine. La tardività ne determina l’irrilevanza quale fondamento del giudizio negativo.
Il TAR affronta poi il profilo del contrasto tra amministrazioni. Poiché i pareri della Commissione tecnica del MASE e del MiC sono equi-ordinati, la legge prevede che sia il Consiglio dei ministri a risolvere il conflitto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988. Resta esclusa l’attribuzione al MiC di un potere di veto che precluda persino la devoluzione della questione. Il Collegio richiama sul punto le proprie sentenze nn. 683, 684 e 788 del 2023.
Il decreto impugnato risulta così viziato sotto un triplice profilo: si fonda esclusivamente sul parere tardivo del MiC; trascura che il progetto insiste su area idonea ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e delle linee guida del D.M. 10 settembre 2010; omette di valutare, come extrema ratio, la devoluzione al Consiglio dei ministri a fronte del parere pienamente positivo della Commissione VIA.
Il ricorso è accolto e il decreto n. 4 dell’11.1.2024 è annullato. Le spese sono compensate in ragione della questione ancora dibattuta, salvo il rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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