Il rinvio per inadempienza della PA e l’ordine di esecuzione del giudicato (TAR Sicilia n. 355 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rinvio della decisione formulata dall’amministrazione che non abbia ancora dato esecuzione al giudicato non integra i casi eccezionali richiesti dall’art. 73, primo comma-bis, cod. proc. amm., perché l’assenza di adempimento rende la questione di pronta e agevole soluzione. Il giudice dell’ottemperanza deve pertanto trattenere la causa in decisione e ordinare all’ente l’esecuzione del titolo entro un termine congruo, senza attendere l’adempimento spontaneo. L’eventuale adempimento successivo darebbe luogo, al più, a cessazione della materia del contendere, restando comunque necessaria la valutazione del merito ai fini della soccombenza virtuale sul regolamento delle spese. Accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, il ricorso per l’esecuzione del giudicato è fondato e va accolto, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza con cui il medesimo Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità dell’occupazione dei propri fondi da parte del Comune e aveva disposto la restituzione del fondo previa rimessione in pristino e il risarcimento del danno, ovvero, in alternativa, l’acquisizione dei beni ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 o in virtù di altro titolo legittimo.
Il Comune, con memoria, ha rappresentato di aver comunicato ai ricorrenti la volontà di acquisire definitivamente i beni al patrimonio indisponibile, l’impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi per l’avvenuta trasformazione dell’area in strada pubblica e l’impegno a riconoscere un giusto indennizzo. Ha quindi chiesto un rinvio della decisione per completare il procedimento, che richiede una delibera consiliare e la quantificazione dell’importo da parte dell’ufficio tecnico. I ricorrenti non si sono opposti al rinvio, chiedendo che fosse contenuto entro un termine congruo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio. L’art. 73, primo comma-bis, cod. proc. amm. consente il differimento della decisione solo in casi eccezionali, e tale evenienza è esclusa quando il giudizio è di pronta e agevole soluzione. Il Comune, come dalla stessa amministrazione riconosciuto, non ha ancora dato esecuzione alla pronuncia del Tribunale: un rinvio risulterebbe perciò obiettivamente ingiustificato.
Il Collegio aggiunge che l’attesa dell’adempimento spontaneo non muterebbe la sostanza della decisione, se non nel senso di sostituire a una sentenza sul merito un mero dato di cessazione della materia del contendere. In ogni caso, il regolamento delle spese di lite imporrebbe comunque di applicare il principio della soccombenza virtuale, con conseguente necessità di una valutazione del merito. La richiesta di rinvio si rivela dunque priva di utilità processuale.
Nel merito, il ricorso è fondato. La sentenza da eseguire è stata notificata all’amministrazione presso la propria sede: quando il ricorso è stato proposto era già trascorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
Non risulta che l’amministrazione abbia dato esecuzione al titolo. Il Tribunale ordina pertanto al Comune di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina un commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro funzionario in possesso della necessaria professionalità, per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della particolare semplicità della controversia; restano a carico della parte soccombente anche gli oneri derivanti dall’eventuale insediamento del commissario.
Nota della Redazione
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