Legittimo l’aumento delle autorizzazioni al noleggio nel parco, senza danno ai residenti (TAR Sardegna n. 132 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina con cui l’ente parco, a invarianza del numero massimo di accessi giornalieri e dei presupposti ambientali, aumenti il numero delle autorizzazioni al noleggio di unità da diporto e ne riservi il 75% ai residenti non lede l’interesse degli operatori residenti, i quali vedono anzi ampliata la quota a essi destinata. La circostanza che i residenti non assorbano l’intera riserva e che i non residenti accedano più agevolmente al mercato non integra un vizio di legittimità, perché risponde ai principi di concorrenza e di accesso al mercato, alla cui luce va letto anche il principio di insularità di cui all’art. 119 Cost. L’aumento delle autorizzazioni, adeguatamente motivato e istruttoriamente supportato, non è sindacabile nel merito delle scelte amministrative ove non si dimostri la lesione concreta della posizione del ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel noleggio di unità da diporto, ha impugnato la deliberazione n. 14 dell’11 marzo 2023 del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, che ha approvato il disciplinare per il noleggio separandolo da quello per la locazione. Con la stessa delibera l’ente ha confermato in 2.500 il numero massimo di accessi giornalieri, ma ha elevato a 500 le autorizzazioni per il solo noleggio, con riserva del 75% ai residenti. La locazione è stata invece disciplinata con la deliberazione n. 15, che ha fissato 700 autorizzazioni senza quota di riserva.
La società ha lamentato il peggioramento del regime autorizzativo ai danni dei residenti, la carenza di istruttoria e di motivazione, l’aumento complessivo delle autorizzazioni da 360 a 1.200, l’uso di uno strumento diverso da quello imposto dall’art. 11 della legge n. 394/1991 e la violazione del principio di insularità. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria definitiva. L’ente parco e il Ministero si sono costituiti chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente l’impugnazione. La questione centrale riguarda il dedotto pregiudizio agli operatori residenti derivante dall’aumento delle autorizzazioni e dalla conseguente maggiore apertura ai non residenti. Osserva il Tribunale che la ricorrente non allega la perdita di un’autorizzazione in precedenza ottenuta, ma si duole soltanto della maggiore concorrenza che i non residenti potrebbero esercitare.
Il ragionamento si fonda sulla invarianza del numero massimo di accessi giornalieri, confermato in 2.500 unità anche per il 2023 per contenere l’impatto ambientale nelle zone Mb e nella stagione estiva, sulla base dei monitoraggi già effettuati. L’aumento riguarda solo le autorizzazioni rilasciabili, in funzione delle concrete esigenze degli operatori. Sotto il profilo dell’interesse tutelabile, l’amministrazione non ha pregiudicato i residenti: delle 375 autorizzazioni riservate, ne sono state richieste 103 e tutte rilasciate. Tutti i residenti istanti hanno dunque ottenuto l’autorizzazione.
Il Tribunale ritiene non condivisibile la tesi secondo cui l’aumento delle autorizzazioni, non interamente assorbite dai residenti, renderebbe illegittima la disciplina per la maggiore facilità di accesso dei non residenti. Tale impostazione contrasta con i principi comunitari in materia di libera concorrenza e accesso al mercato, alla cui luce va letto anche il principio di insularità. Quanto alla posizione concreta della ricorrente, il Ministero ha evidenziato che nel 2022 le era stata negata l’autorizzazione, mentre nel 2023 ha partecipato con due società risultando utilmente collocata in graduatoria.
La Corte esclude anche il dedotto difetto di istruttoria, richiamando la nota del 26 aprile 2023 con cui l’ente ha dato conto dei monitoraggi ambientali, del numero di permessi rilasciati e non rilasciati e della coerenza del totale con la soglia dei 2.500 accessi. Il difetto di motivazione sulla separazione tra noleggio e locazione è escluso, avendo le delibere dato atto delle criticità applicative del precedente disciplinare unitario. Infine, la censura sullo strumento di approvazione è infondata, essendo stato seguito lo stesso procedimento del 2022, mai contestato. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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