Legittimo il disciplinare del Parco che rimodula le autorizzazioni alla locazione (TAR Sardegna n. 134 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il disciplinare con cui l’Ente Parco, fermo restando il numero massimo di accessi giornalieri consentiti nell’area marina, aumenti il numero delle autorizzazioni rilasciabili per la locazione di unità da diporto, senza prevedere la quota di riserva del 75% in favore dei residenti. Tale quota, infatti, è imposta dal D.P.R. 17 maggio 1996 esclusivamente per le attività ivi elencate, tra le quali non rientra la locazione. La scelta di ampliare le autorizzazioni, anche a favore dei non residenti, non arreca pregiudizio agli operatori residenti e risponde ai principi di concorrenza e di accesso al mercato, anche di matrice comunitaria. È inammissibile, per genericità e difetto di interesse attuale, la censura avverso le clausole sanzionatorie del disciplinare.
Il Fatto
L’impresa ricorrente svolge attività di locazione di unità da diporto all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. Con ricorso, integrato da motivi aggiunti, ha impugnato la Deliberazione n. 15 dell’11 marzo 2023 del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, che ha approvato il disciplinare per la locazione delle unità da diporto, unitamente alla nota di approvazione ministeriale, all’avviso pubblico e alle graduatorie per il rilascio delle autorizzazioni per l’anno 2023.
La ricorrente lamentava che il nuovo disciplinare avesse modificato in senso peggiorativo il regime autorizzativo per gli operatori residenti, senza adeguata istruttoria e congrua motivazione, aumentando a dismisura il numero delle autorizzazioni e sopprimendo la quota di riserva del 75% in favore dei residenti. Contestava inoltre la modalità di approvazione e le clausole sanzionatorie. Il Ministero dell’Ambiente e l’Ente Parco resistevano chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’impugnazione. La ricorrente non assume che il disciplinare le precluda le autorizzazioni in precedenza rilasciate, ma si duole del fatto che l’aumento delle autorizzazioni concedibili per la locazione amplierebbe le possibilità di esercizio degli operatori non residenti.
Il Tribunale osserva che l’Ente Parco non ha aumentato il numero degli accessi giornalieri consentiti, confermando per il 2023 il limite di 2.500 unità, già fissato nel 2022 sulla base dei monitoraggi effettuati e non contestati. È stato invece elevato il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili, senza la quota di riserva in favore dei residenti.
Sul punto il Collegio ritiene che il D.P.R. 17 maggio 1996 preveda la ripartizione 75%/25% esclusivamente per le attività ivi elencate, tra le quali non rientra la locazione. Quanto all’interesse tutelabile, la disciplina impugnata non arreca pregiudizio agli operatori residenti, essendo stato aumentato il numero delle autorizzazioni rilasciabili anche in loro favore. La tesi opposta, secondo cui l’aumento favorirebbe i non residenti, contrasta con i principi di concorrenza e di garanzia dell’accesso al mercato.
Il difetto di istruttoria è escluso: l’Ente Parco ha dato atto dei monitoraggi ambientali e delle ragioni dell’aumento, replicando alle osservazioni ministeriali. Né sussiste difetto di motivazione quanto alla separazione dei disciplinari di noleggio e locazione, giustificata dalle criticità applicative del precedente atto unitario. La censura sulla modalità di approvazione è infondata, essendo stato seguito lo stesso procedimento del 2022. La doglianza sulle sanzioni è inammissibile per genericità e difetto di interesse concreto. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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