Ottemperanza al capo spese: onere probatorio del pagamento sull’amministrazione (TAR Sicilia n. 3788 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il tardivo o mancato pagamento del debito liquidato nel capo spese della sentenza integra inadempimento dell’amministrazione, che non può essere escluso dalla sola mancata costituzione in giudizio. I fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., con la conseguenza che l’amministrazione che non dimostri l’avvenuto pagamento resta obbligata a dare esecuzione al titolo. Il giudice amministrativo, accertato il rituale esperimento dell’azione ex art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm., ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e predispone l’intervento sostitutivo del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il medesimo TAR aveva condannato il Comune al pagamento delle spese di lite, nella misura ivi liquidata. Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione a mezzo PEC, ai fini del decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio e non ha comprovato alcun pagamento. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio, dopo che il ricorso era stato notificato e depositato nei termini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. La sentenza di condanna al pagamento delle spese rientra tra i provvedimenti giurisdizionali per i quali l’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. consente il ricorso all’ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm..
Quanto alle formalità prodromiche, il TAR rileva che il titolo è stato notificato all’amministrazione debitrice in data 14 novembre 2023, con osservanza delle modalità previste per la notifica della pronuncia e della decorrenza del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio accerta il perdurante inadempimento dell’amministrazione comunale. Questa non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, non ne ha dedotto l’inidoneità e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Il TAR applica il principio generale secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Ne deriva l’obbligo giuridico di dare esecuzione al capo delle spese, quantificato in euro 1.500,00 oltre agli accessori di legge.
Il Tribunale ordina pertanto all’amministrazione di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza a cura di parte. Per il caso di inutile decorso del termine nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, perché provveda in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni.
Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione della nota specifica, da depositare a pena di decadenza entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il d.m. n. 55/2014, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.