Autotutela oltre i dodici mesi e improcedibilità per sopravvenuta reiezione della voltura (TAR Puglia n. 1444 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La non veridicità delle dichiarazioni sostitutive poste a fondamento di un provvedimento ampliativo consente l’esercizio dell’annullamento d’ufficio senza il limite temporale dei dodici mesi, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Il ricorso proposto avverso il provvedimento di ritiro diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando il provvedimento successivo, che nega in via definitiva il bene della vita richiesto, non sia stato impugnato. In tal caso l’eventuale accoglimento dell’impugnativa non è idoneo ad arrecare alcuna utilità al ricorrente, essendo l’assetto degli interessi ormai consolidato in senso a lui sfavorevole.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto ad ARCA Capitanata il subentro nell’assegnazione e la voltura del contratto di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, a seguito del decesso dell’assegnataria con cui aveva coabitato. L’amministrazione ha rilevato che l’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare, rilasciata nel 2016 in favore dell’istante, era stata concessa sul presupposto dichiarato di un rapporto di filiazione, mentre il richiedente era in realtà nipote.
Con determinazione n. 1074 del 2 agosto 2024, adottata all’esito del contraddittorio procedimentale, ARCA ha annullato in autotutela la precedente determina n. 582 del 4 ottobre 2016. Il ricorrente ha impugnato il ritiro deducendo l’insussistenza dei presupposti dell’autotutela. Nelle more del giudizio l’amministrazione ha respinto l’istanza di voltura con determina n. 1298 del 7 ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di un possibile profilo di improcedibilità per mancata impugnazione della sopravvenuta determina di reiezione della voltura, rinviando la trattazione del merito.
La questione decisiva attiene all’interesse a ricorrere. Il Tribunale osserva che l’eventuale accoglimento dell’impugnativa non potrebbe arrecare alcun vantaggio al ricorrente, poiché il suo interesse al subentro è stato definitivamente escluso dal provvedimento del 7 ottobre 2024, non impugnato. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con assorbimento di ogni ulteriore censura.
Il Collegio precisa, ad ogni buon conto, che il ricorso sarebbe stato anche infondato. La riscontrata non veridicità delle dichiarazioni contenute nell’istanza di ampliamento del nucleo familiare rende esercitabile il potere di autotutela anche oltre il limite dei dodici mesi, in forza dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, che consente il ritiro del provvedimento formatosi sulla base di dichiarazioni false.
Quanto alle spese, il Tribunale le liquida secondo soccombenza in favore di ARCA Capitanata. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti della parte interessata.
Nota della Redazione
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