Autotutela doverosa sul DASPO e obbligo di provvedere sull’istanza di revoca (TAR Toscana n. 1787 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di DASPO, l’art. 6, comma 5, l. n. 401/1989 configura un’ipotesi di autotutela doverosa nell’an: l’amministrazione è tenuta ad avviare il procedimento di riesame del provvedimento impositivo e a concluderlo con un provvedimento espresso qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne avevano giustificato l’emissione. L’uso dell’indicativo presente (“sono revocati o modificati”) esclude che il potere sia meramente facoltativo. Resta ferma la discrezionalità dell’amministrazione nel determinare il contenuto del provvedimento di secondo grado, che può essere anche confermativo. Formatosi il silenzio sul termine di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, il ricorso ex art. 117 c.p.a. è fondato e l’amministrazione va condannata a provvedere.

Il Fatto

Il Questore di Livorno aveva vietato al ricorrente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. n. 401/1989, di accedere per cinque anni ai luoghi ove si svolgono competizioni di basket, oltre che ai luoghi interessati alla sosta e al transito delle relative tifoserie. Il provvedimento traeva origine dagli scontri tra tifoserie verificatisi in occasione di un incontro di campionato. La misura accessoria dell’obbligo di firma non veniva convalidata dal G.I.P., che già rilevava l’assenza di quella particolare violenza e aggressività atta a giustificare l’ulteriore limitazione della libertà personale.

Il procedimento penale si evolveva nel senso di escludere la stessa iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati; l’avviso di conclusione delle indagini preliminari non lo contemplava più. Con istanza via PEC il difensore chiedeva il riesame e la revoca del DASPO ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge citata. Non seguiva alcuna risposta, donde il ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per l’assegnazione di un termine alla Questura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento, richiamato anche nella giurisprudenza amministrativa, che nega in via generale un obbligo di provvedere sulle istanze di autotutela. Rileva tuttavia che la materia del DASPO è retta da una norma speciale, che espressamente prevede l’obbligo dell’autorità procedente di riesaminare i provvedimenti impositivi nel caso di mutamento sostanziale delle condizioni che ne avevano giustificato l’emissione.

La lettura letterale della disposizione sostiene la conclusione: l’uso dell’indicativo presente, senza l’ausiliare “potere”, denota che l’amministrazione, una volta intervenuto un pertinente mutamento di qualche rilievo — che spetta all’interessato individuare e comprovare — è tenuta a valutare se ciò giustifichi una revisione favorevole della decisione, fornendo infine la propria motivata determinazione. Si tratta dunque di autotutela doverosa nell’an, ferma restando la discrezionalità nel contenuto.

Tale natura è coerente con i connotati del provvedimento: il DASPO ha finalità preventiva e non sanzionatoria, prescinde dall’accertamento pieno dei fatti nel contraddittorio e comprime la libertà di circolazione tutelata dall’art. 16, comma 1, Cost. È perciò ragionevole che la legge imponga di riverificare, in presenza di sopravvenienze, la permanenza delle condizioni del sacrificio. Il Collegio richiama anche la propria ordinanza cautelare n. 32 del 2025, che aveva ordinato il riesame di un diniego di revoca insufficientemente motivato.

Decorso il termine generale di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, applicabile in mancanza di termine specifico, il ricorso è accolto. Le considerazioni delle resistenti sull’infondatezza dell’istanza sono irrilevanti: il ricorrente non ha chiesto l’accertamento della fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, c.p.a., ma solo dell’obbligo di provvedere, e residuano margini di discrezionalità che impediscono la sostituzione del giudice all’amministrazione. La Questura deve pronunciarsi con provvedimento espresso entro trenta giorni; spese liquidate in euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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