Nuova valutazione offerte tecniche e integrazione servizio Hop On Hop Off (C.G.A.R.S. n. 213 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che annulla l’aggiudicazione e impone alla stazione appaltante una nuova valutazione delle offerte tecniche secondo i criteri ivi indicati, divenuta definitiva, attribuisce alla commissione il potere-dovere di procedere a una rinnovata ed integrale, e non parziale, rivalutazione delle offerte. Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al servizio Hop On Hop Off, non è idonea l’offerta che limiti il servizio a un arco temporale ridotto rispetto al periodo previsto dall’avviso pubblico, non potendosi cumulare a tale periodo quello dei pacchetti turistici, che costituiscono servizio integrativo autonomamente valutato. In applicazione del criterio ermeneutico dell’art. 1367 c.c., l’offerta che non indichi alcuna limitazione temporale si intende riferita all’intero periodo previsto dalla lex specialis.
Il Fatto
Il G.A.L. Terre dell’Etna e dell’Alcantara aveva indetto una procedura per l’affidamento del servizio di percorsi turistici «Around Etna – Rural Sightseeing», con funzionamento Hop On – Hop Off. La società appellante, seconda classificata, aveva impugnato l’aggiudicazione in favore della controinteressata. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 451 del 2024, aveva annullato l’aggiudicazione, imponendo una nuova valutazione delle offerte tecniche ad opera della stessa commissione.
Espletata la nuova valutazione, la stazione appaltante aveva nuovamente aggiudicato l’appalto alla controinteressata, con punti 84,90 contro gli 83 dell’appellante. La società ha quindi impugnato i verbali e la determina di aggiudicazione davanti al TAR Sicilia, che con sentenza n. 3088 del 2024 ha respinto il ricorso. Propone appello, censurando l’impianto motivazionale e riproponendo, in parte, le doglianze di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. affronta anzitutto la portata del giudicato formatosi sulla sentenza n. 451 del 2024. La commissione, seguendo i criteri ivi indicati, ben poteva e doveva procedere a una nuova valutazione delle offerte tecniche, intendendosi per tale una rinnovata ed integrale rivalutazione delle offerte dell’appellante e della controinteressata, uniche partecipanti alla gara. Il motivo che contestava la parzialità della riedizione valutativa non è accolto.
Nel merito dei punteggi, risulta per tabulas che l’appellante aveva proposto il servizio Hop On-Hop Off per il periodo dal 1° luglio al 15 settembre. Tale limitazione non copre l’arco temporale previsto dall’art. 7 dell’avviso pubblico (dal 1° aprile al 31 ottobre di ciascun anno). Non è possibile cumulare a detto periodo quello dei pacchetti turistici, che rappresentano servizio integrativo, autonomamente valutato. La commissione ha dunque correttamente attribuito zero punti a entrambe le concorrenti per il sub-criterio «Servizi Hop On – Hop Off».
Quanto al sub-criterio «Introduzione di offerte turistiche», la commissione ha attribuito 5 punti alla controinteressata e 3 all’appellante, che aveva offerto solo tre pacchetti. L’aggiudicataria ne aveva offerti tredici. Il punteggio di 5 punti resta fermo anche ove si prescinda dal pacchetto «Mini cruise Baia di Naxos e Taormina».
La Corte valorizza inoltre il dato dell’art. 1367 c.c.: l’appellante aveva espressamente limitato il periodo dei pacchetti turistici, mentre la controinteressata non aveva indicato alcuna limitazione temporale, con la conseguenza che i pacchetti si intendono riferiti all’intero periodo previsto dall’art. 7 dell’avviso pubblico.
L’appello è pertanto infondato e viene respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della stazione appaltante e della controinteressata.
Nota della Redazione
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