Sanatoria paesaggistica postuma solo per abusi minori con ordine di ripristino (TAR Sicilia n. 2844 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico relativo sono suscettibili di sanatoria postuma i soli abusi minori che non abbiano comportato creazione di superfici utili o volumi, ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. Per gli interventi che abbiano incrementato superfici o cubature il diniego dell’organo di tutela ha carattere vincolato e non richiede motivazione approfondita, essendo esclusa ogni valutazione tecnico-discrezionale sull’impatto paesaggistico. Il silenzio assenso non si forma in materia paesaggistica, esclusa dall’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990, e comunque presuppone la sussistenza dei requisiti sostanziali per il rilascio del titolo. La Soprintendenza è priva del potere di ordinare la rimessione in pristino ex art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004, spettando al Comune la sanzione degli abusi non sanabili.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato nel dicembre 2004 al Comune istanza di condono per opere edilizie realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico. La Soprintendenza acquisiva la richiesta di parere nel dicembre 2007. Solo nel luglio 2023 notificava il provvedimento di rigetto del nulla osta in sanatoria, dichiarando di ottemperare alla Circolare regionale n. 2/2022, secondo cui, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022, gli abusi in area vincolata sarebbero insanabili. Contestualmente ordinava la rimessione in pristino dei luoghi.
La ricorrente impugnava il diniego e la circolare davanti al TAR Sicilia, deducendo la formazione del silenzio assenso per decorso del termine, la violazione delle regole sull’autotutela e sulla partecipazione, l’insanabilità dei soli vincoli assoluti in ambito regionale e il difetto di motivazione sul carattere di grave danno. L’Amministrazione resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio legata al c.d. decreto Salva Casa, avanzata in modo generico e non riconducibile alle ragioni eccezionali dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., richiamando il principio tempus regit actum.
Sul merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’autorizzazione paesaggistica postuma: l’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 ammette la compatibilità postuma solo per i lavori che non abbiano determinato superfici utili o volumi. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 1577 del 2023 e Cons. Stato, sez. I, n. 978 del 2019, si afferma che il vincolo va valutato al momento dell’esame della domanda di sanatoria e che, fuori dai casi tassativi, l’atto ha contenuto vincolato.
Applicando tale griglia, il ricorso è fondato solo per gli abusi di tipologia 5 — il cambio di destinazione d’uso da deposito ad abitazione, privo di nuovi volumi — per i quali manca ogni specifica valutazione di incompatibilità. Per la sopraelevazione e la modifica della scala esterna, riconducibili alla tipologia 1, il diniego è legittimo: in presenza di incrementi di cubatura la sanatoria paesaggistica è tassativamente preclusa (Cons. Stato, sez. VI, n. 8711 del 2022; C.G.A.R.S. n. 34 del 2023).
Il Collegio esclude poi la formazione del silenzio assenso: l’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990 vieta il provvedimento per silentium nei procedimenti sul patrimonio paesaggistico, e l’art. 46 l.r. n. 17/2004 è stato tacitamente abrogato, come chiarito dalla Corte cost. n. 155 del 2021. L’istituto, inoltre, presuppone i requisiti sostanziali per il rilascio del titolo. Da ciò l’irrilevanza dei richiami all’autotutela, al preavviso di diniego (art. 21-octies legge n. 241/1990) e all’affidamento, insussistente in presenza di illeciti permanenti.
Infine, il Tribunale accoglie la censura sull’incompetenza della Soprintendenza: nei procedimenti di sanatoria l’organo di tutela è privo dei poteri ripristinatori e repressivi, spettando al Comune sanzionare gli abusi non sanabili (Cons. Stato, sez. VI, n. 2195 del 2023). Il ricorso è quindi accolto in parte qua, con annullamento parziale del provvedimento e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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