Autotutela edilizia: decadenza, mendacio e motivazione rafforzata (TAR Campania n. 5757 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio adottato oltre il termine di dodici mesi è illegittimo quando il provvedimento non dia conto di una falsa rappresentazione dei presupposti idonea a ingannare l’amministrazione: senza mendacio non viene meno l’affidamento del privato sulla stabilità del titolo e la funzione di autotutela non è più esercitabile. La mera constatazione dell’illegittimità del permesso di costruire non integra motivazione sufficiente, perché la motivazione deve esplicitare il confronto tra l’interesse pubblico all’annullamento e le ragioni conservative del privato. Il richiamo a una pronuncia giurisdizionale, senza alcun riferimento al suo contenuto neppure per relationem, non supplisce alla carenza motivazionale. La violazione delle garanzie partecipative, quando l’accesso agli atti avvenga a ridosso dell’adozione del provvedimento, determina autonomo vizio di legittimità.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania l’ordinanza con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Teverola ha annullato in autotutela il permesso di costruire rilasciato nel luglio 2023 per un fabbricato per civile abitazione, dichiarando altresì l’inefficacia della S.C.I.A. in variante e ordinando il ripristino dello stato dei luoghi.
Il Comune non si è costituito. In sede cautelare la domanda è stata accolta con ordinanza n. 2360/2025, e la causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso richiamando integralmente quanto già ritenuto in fase cautelare. Il primo vizio attiene alle garanzie partecipative: risulta incontestato che l’accesso agli atti sia stato consentito il 18 marzo 2025 e che l’ordinanza sia stata adottata il giorno successivo. La motivazione si limita a dare atto della mancata presentazione di scritti difensivi, attività resa di fatto impossibile dalla scansione procedimentale descritta.
È fondata anche la censura sul termine decadenziale. Nel provvedimento impugnato non compare alcun riferimento a una falsa rappresentazione dei presupposti: si menziona esclusivamente una erronea rappresentazione e valutazione di fatti che avrebbero indotto il funzionario al riesame della pratica. Manca del tutto il riferimento a un mendacio idoneo a ingannare l’amministrazione e ad alterare il corretto esercizio del potere di primo grado. Senza questa condizione non viene meno l’affidamento del privato nella tempestiva adozione dei provvedimenti di ritiro, con la conseguenza che l’esercizio della funzione di secondo grado risulta tardivo.
Sussiste, inoltre, carenza di motivazione. Il richiamo alla sentenza di questo Tribunale che aveva respinto il ricorso di altri avverso un precedente diniego di permesso di costruire non è sufficiente: non vi è alcun riferimento, neppure per relationem, al contenuto di quella decisione, né traccia del doveroso confronto tra interesse pubblico all’annullamento e ragioni conservative del privato.
L’ordinanza si risolve così nella mera constatazione di illegittimità dei titoli edilizi, del tutto insufficiente a sostenere il legittimo ricorso alla contestata funzione di secondo grado. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con condanna del Comune al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente nella misura di €4.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.