Autotutela edilizia e demolizione: illegittimo l’annullamento della sanzione pecuniaria (TAR Emilia-Romagna n. 147 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento con cui il Comune, in sede di autotutela, annulli la precedente ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione e ordini la demolizione integrale dell’immobile, quando la nuova qualificazione dell’abuso si fondi su documentazione che l’Amministrazione avrebbe potuto acquisire nell’originaria istruttoria e che il privato abbia spontaneamente prodotto in buona fede. In tale ipotesi l’Ente è tenuto alla ponderazione dei contrapposti interessi e a una motivazione che dia conto del legittimo affidamento ingenerato dalle precedenti statuizioni e del lungo tempo trascorso. La violazione dei principi di correttezza, tutela dell’affidamento e obbligo di motivazione determina l’annullamento dell’atto.

Il Fatto

La ricorrente impugna il provvedimento del Comune di Rimini del 3 novembre 2023, con cui è stata annullata l’ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria prot. n. 296959 del 27.10.2020, adottata ex art. 15 della L.R. n. 23/2004 e art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, ed è stata ingiunta la demolizione dell’edificio unifamiliare ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e art. 13 della L.R. n. 23/2004. Chiede altresì l’accertamento del silenzio sull’istanza di riquantificazione della sanzione.

Il fabbricato, acquistato dal padre nel 1955 e ricevuto per successione, era stato demolito e ricostruito con licenza edilizia n. 452/61 e dichiarato abitabile nel 1962. Nel 2007 il Comune contestò alcune difformità e ordinò la demolizione; dal 2009, rilevata l’impossibilità di rimessione in pristino, applicò la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, con più provvedimenti succedutisi fino al 2020. Acquisita nel 2022 la cartella edilizia dell’abitabilità, la ricorrente ne chiese la rideterminazione; il Comune, invece, avviò un nuovo procedimento sfociato nell’atto impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità fondata sul giudicato formatosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 8374/2019: quella pronuncia esaminò la vicenda sugli elementi allora disponibili, mentre l’atto odierno è stato adottato in autotutela su documentazione acquisita successivamente e modifica la qualificazione dell’abuso, riferendola non più ad alcune opere bensì all’intero fabbricato.

Nel merito il ricorso è accolto, risultando fondati il terzo e il quarto motivo, con assorbimento degli altri. Il Comune, a distanza di quindici anni dall’accertamento, senza alcun nuovo sopralluogo e sulla base della pratica di abitabilità consegnata in buona fede dalla ricorrente, ha annullato la sanzione pecuniaria sostitutiva e ordinato la demolizione integrale, qualificando le opere come nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e1), del d.P.R. n. 380/2001.

Il Tribunale ritiene che la documentazione posta a fondamento del nuovo provvedimento fosse già acquisibile dall’Ente nella propria istruttoria, essendo relativa a un titolo da esso rilasciato all’esito di sopralluogo; irrilevante che nel 2007 la pratica fosse detenuta dall’AUSL, poiché il difetto di istruttoria è imputabile al Comune. La spontanea produzione, appena acquisita, dimostra la buonafede della ricorrente.

L’atto è illegittimo per violazione dei principi di correttezza, tutela dell’affidamento e obbligo di motivazione. L’Ente non ha operato la necessaria ponderazione dei contrapposti interessi, omettendo di considerare l’affidamento riposto sulle precedenti statuizioni in ordine all’applicabilità della sanzione pecuniaria in luogo della demolitoria, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 8/2017. È dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda sul silenzio; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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