Revoca del contratto di soggiorno per falsa attestazione consolare nella emersione (TAR Lombardia n. 139 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020, la prova della presenza dello straniero in Italia anteriormente all’8 marzo 2020 può essere fornita in via alternativa mediante dichiarazione di presenza, documentazione di organismi pubblici o sottoposizione a rilievi dattiloscopici. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’art. 103, comma 18, e integra una nullità testuale riconducibile all’art. 1418, comma 3, cod. civ. Il giudizio di legittimità del provvedimento di revoca si svolge sul quadro documentale esistente al momento dell’adozione: la documentazione non prodotta in sede procedimentale non può supplire al difetto probatorio. È irrilevante, ai fini del requisito, un titolo di soggiorno risalente e non rinnovato, privo di attualità rispetto alla data normativamente rilevante.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato alla Prefettura di Brescia domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 del d.l. n. 34/2020 in favore del lavoratore. In sede di convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione, per provare la presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020, è stata prodotta un’attestazione del Consolato generale del Pakistan di Milano del 3.6.2019.

Con provvedimento del 9.6.2022 la Prefettura ha revocato il contratto di soggiorno, rilevata la falsità dell’attestazione consolare. I ricorrenti hanno impugnato la revoca con un unico motivo, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere: la falsità della dichiarazione non inciderebbe sull’esito della regolarizzazione, poiché il lavoratore era già stato sottoposto a rilievi dattiloscopici e la Questura non avrebbe potuto esigerne la prova. Il TAR ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 53 del 25 gennaio 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il requisito della presenza anteriore all’8 marzo 2020 come presupposto necessario della regolarizzazione, provabile in via alternativa tramite dichiarazione di presenza ex legge n. 68/2007, documentazione pubblica o rilievi dattiloscopici. Nel caso concreto il requisito difetta: il lavoratore non ha dimostrato la sottoposizione a fotosegnalamento prima di quella data, limitandosi ad allegazioni generiche su una prassi della Questura, né ha altrimenti provato la presenza, essendosi rivelata non veritiera la documentazione prodotta.

Il punto centrale è processuale. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo rilasciato dalla Questura di Udine il 14.6.2016, prodotto solo in giudizio, non è mai stato depositato in sede procedimentale. La decisione amministrativa va quindi valutata sul quadro documentale allora disponibile, costituito dalla sola attestazione falsa; l’onere di fornire le prove di presenza ricadeva sul richiedente. La tesi dell’irrilevanza della falsità, per asserita sussistenza originaria dei presupposti, è destituita di fondamento.

Il Collegio aggiunge una valutazione autonoma di inattualità: quel permesso ha validità dal 14 giugno al 4 novembre 2016, senza rinnovo, e anche gli eventuali rilievi dattiloscopici sarebbero troppo risalenti rispetto all’8 marzo 2020.

La revoca risulta pertanto correttamente adottata in applicazione dell’art. 103, comma 18, del d.l. n. 34/2020, che sanziona con la nullità il contratto stipulato su dati non veritieri e prevede la revoca del permesso ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il Collegio inquadra la fattispecie come nullità speciale rientrante nelle nullità testuali ex art. 1418, comma 3, cod. civ., richiamando l’art. 1344 cod. civ.: il contratto è invalido ex lege perché sottoscritto su attestazione indiscutibilmente falsa, circostanza non contestata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese in € 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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