Autotutela edilizia: il termine di diciotto mesi preclude i vizi non segnalati (Cons. Stato n. 1844 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riedizione del potere amministrativo imposta dall’ordine conformativo del giudice, l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi esclusivamente sui profili di illegittimità della SCIA tempestivamente dedotti dal segnalante con la diffida originaria. I vizi ulteriori, prospettati solo in un momento successivo, non possono essere esaminati in autotutela, perché decorso il termine di diciotto mesi la situazione soggettiva del terzo si è consolidata e il potere inibitorio è ormai consumato. Il termine decadenziale dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990 opera anche nei confronti del privato che abbia sollecitato le verifiche, restando precluso ogni sindacato su profili non ritualmente introdotti. La verifica tecnica disposta in appello, ove confermi il mantenimento della destinazione d’uso e l’assenza di modifiche abusive, sostiene la reiezione del gravame.
Il Fatto
Una proprietaria di un immobile residenziale sollecitava il Comune, con istanza del 2016, a verificare e inibire i lavori eseguiti su un fabbricato fronteggiante in forza di una SCIA del 2015. Deduceva il mutamento di destinazione d’uso del sottotetto, un incremento volumetrico, un’inesatta rappresentazione dello stato di fatto rispetto al permesso di costruire in sanatoria del 1998 e la violazione delle distanze.
Dopo una prima pronuncia sul silenzio e l’annullamento di un diniego di autotutela per difetto di motivazione, il Comune adottava un nuovo provvedimento negativo in esecuzione del giudicato. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, lo dichiarava in parte inammissibile e in parte infondato. La ricorrente proponeva appello, articolando quattro motivi e successivi motivi aggiunti fondati su documentazione acquisita per accesso agli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto l’inammissibilità dell’appello nella parte in cui si limita a trascrivere i motivi di primo grado, ai sensi dell’art. 101 c.p.a. Nel merito, appello e motivi aggiunti sono infondati, circostanza che consente di prescindere dalle ulteriori eccezioni di inammissibilità sulla scorta della ragione più liquida.
Il provvedimento impugnato è stato adottato in esecuzione della sentenza che aveva annullato il precedente diniego per difetto di motivazione, ordinando al Comune di rispondere alle criticità illustrate nella diffida del 2016. Il Comune ha fornito motivato riscontro a tutti i profili segnalati, escludendone la fondatezza: mantenimento della destinazione non residenziale del sottotetto, preesistenza della scala di collegamento, assenza di inesatta rappresentazione grafica e di incremento volumetrico, insussistenza della violazione delle distanze per la presenza di una strada pubblica tra le proprietà e per l’inapplicabilità delle NTA del PRG approvato nel 2005.
La Corte distingue nettamente i vizi dedotti nella diffida da quelli prospettati solo nel ricorso di primo grado, consistenti nel contrasto della SCIA con l’autorizzazione paesaggistica. Su questi ultimi l’esame è precluso all’amministrazione per decorso del termine di diciotto mesi dalla presentazione della SCIA. Decorso tale termine, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell’amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo, secondo il richiamato precedente Cons. Stato, sez. IV, n. 3990 del 2024.
Le conclusioni trovano conferma nella verificazione disposta in appello. Il verificatore ha accertato che i grafici della SCIA del 2015 hanno recepito le prescrizioni della Soprintendenza, eliminando l’abbaino e la finestra sul prospetto; che le altezze coincidono con quelle del permesso in sanatoria e con lo stato attuale del fabbricato; che non si configura alcun cambio di destinazione d’uso del sottotetto in locale residenziale, anche per le ridotte altezze che non ne consentono l’abitabilità. Le osservazioni del perito di parte non scalfiscono tali conclusioni, non risultando manifestamente irragionevoli né viziate tecnicamente. Quanto alle operazioni peritali, il contraddittorio tecnico è stato garantito dalla presenza dei consulenti di entrambe le parti.
Anche la trasformazione di parte del tetto in terrazzino, pur modificando parzialmente la sagoma, non integra un mutamento di destinazione e costituisce profilo non segnalato nella diffida del 2016: il suo rilievo successivo non consente l’annullamento in autotutela, ostandovi il superamento del termine di diciotto mesi ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 21 nonies l. n. 241/1990. Le spese sono compensate, salvo quelle di verificazione poste a carico dell’appellante; è respinta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c.
Nota della Redazione
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