Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Molise n. 266 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rimaste ineseguite dalla pubblica amministrazione. Ai fini dell’ammissibilità è sufficiente la notifica del titolo munito di attestazione di conformità all’originale: a seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.Lgs. n. 149/2022, non è più richiesta la spedizione in forma esecutiva. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. La nomina del commissario può escludere, allo stato, la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza di parte.
Il Fatto
Con la sentenza n. 99/2024 il Tribunale di Campobasso ha condannato la Regione Molise a risarcire alla ricorrente i danni cagionati dalla fauna selvatica alle colture, liquidati in € 17.971,50 oltre rivalutazione e interessi legali, e a rifondere le spese processuali. La decisione non è stata impugnata ed è divenuta definitiva; è stata notificata alla Regione il 26 luglio 2024, in copia informatica con asseverazione di conformità, per ottenerne l’esecuzione.
Poiché la condanna è rimasta ineseguita, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo l’ordine di dare piena esecuzione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. La Regione si è costituita con atto di stile, senza allegare alcun elemento di adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della sentenza è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 19 marzo 2025. La notifica del titolo risulta regolare ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, essendo avvenuta in copia munita dell’attestazione di conformità all’originale.
Su quest’ultimo punto il Tribunale opera una precisazione di rilievo: per effetto delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dalla l. n. 197/2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva. Ai fini dell’ottemperanza è dunque sufficiente la notifica del titolo con attestazione di conformità.
Quanto all’individuazione del titolo, nessun dubbio sussiste sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei provvedimenti attuabili mediante il rimedio dell’ottemperanza. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito il ricorso è fondato. La Regione non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento. Il TAR ordina pertanto all’amministrazione di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo capitale, rivalutazione e interessi, oltre alle spese processuali liquidate dal giudice ordinario, entro il termine ultimativo di 40 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Regione, che provvederà su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di 40 giorni. La nomina del commissario esclude, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la penalità di mora, salva diversa valutazione su nuova istanza in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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