La specializzazione non indicata nel bando di concorso determina l’esclusione, salva l’equipollenza normativa (TAR Lazio n. 13273 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando di concorso che elenca le discipline di specializzazione richieste per l’ammissione va interpretata nel senso che la specializzazione posseduta dal candidato deve essere ictu oculi tra quelle previste ovvero a esse equipollente ai sensi del decreto ministeriale richiamato dalla lex specialis. In assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario, l’amministrazione indicente la procedura selettiva esercita un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti, da parametrare alla professionalità e alla preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire. Tale discrezionalità è sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della illogicità, dell’arbitrarietà e della contraddittorietà.
Il Fatto
La ricorrente, professionista medico, partecipava alla procedura concorsuale per titoli ed esami indetta dall’INPS per l’assunzione a tempo indeterminato di complessivi 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale. Con provvedimento del 19 dicembre 2025 veniva esclusa per asserito mancato possesso del requisito di ammissione previsto dall’art. 2, comma 1, lettera h) del bando di concorso.
La candidata, specializzata in Audiologia e Foniatria presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, deduceva che la lex specialis richiamava unicamente una serie di discipline equipollenti tra cui Medicina legale, Medicina del Lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia e Ginecologia. Avverso l’esclusione e il decreto di approvazione della graduatoria finale proponeva ricorso davanti al TAR Lazio, articolando tre motivi di gravame incentrati sulla violazione della lex specialis, sulla contraddittorietà dell’azione amministrativa e sul difetto di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato, facendo applicazione dell’art. 74 c.p.a. che consente la decisione con sentenza in forma semplificata mediante sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Il Collegio ha rilevato, da un lato, che la specializzazione in Audiologia e Foniatria non risulta ictu oculi tra quelle previste dall’art. 2, comma 1, lettera h) del bando di concorso, né ad esse equipollente ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni.
Dall’altro lato, la sentenza ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’amministrazione indicente la procedura selettiva dispone di un potere discrezionale nella individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire.
Il giudice amministrativo ha precisato che, in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario, tale discrezionalità è sindacabile solo sotto i profili della illogicità, dell’arbitrarietà e della contraddittorietà, profili non ravvisabili nella vicenda in esame. La deliberata scelta dell’amministrazione di limitare l’accesso alla procedura ai soli titoli specialistici funzionali alle esigenze organizzative dell’ente non poteva pertanto essere censurata in giudizio.
La pronuncia ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
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Nota della Redazione
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