L’ottemperanza non è improcedibile se l’Amministrazione dichiara solo una temporanea indisponibilità della documentazione (TAR Puglia n. 1029 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione resistente ha l’onere di dimostrare di aver dato correttamente esecuzione al giudicato. La mera allegazione di una temporanea indisponibilità della documentazione da esibire, dovuta a operazioni di digitalizzazione presso altra struttura, non integra la prova dell’impossibilità oggettiva di adempiere, la quale presuppone un concreto ed effettivo venir meno dell’interesse all’ostensione. La declaratoria di improcedibilità del ricorso per intervenuta ottemperanza non può, pertanto, fondarsi su una mera difficoltà esecutiva dell’Ente, che resta comunque nella disponibilità dei documenti richiesti.
Il Fatto
Una cittadina agiva innanzi al TAR ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 846 del 29.6.2023, con cui il Tribunale aveva ordinato al Comune di metterle a disposizione tutta la documentazione richiesta con istanza di accesso del 13.2.2023. La ricorrente, dopo la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio, lamentava la mancata esecuzione del giudicato.
L’Amministrazione comunale si costituiva eccependo l’improcedibilità del ricorso, avendo comunicato alla richiedente l’assenza di documentazione inerente all’intervento, trattandosi di opere di remota realizzazione. Il Comune allegava, inoltre, di aver ribadito la circostanza con successiva nota, attestando il mancato rinvenimento dei documenti relativi all’esproprio vantato dalla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando come l’Amministrazione non avesse assolto all’onere di dimostrare la corretta esecuzione della statuizione giurisdizionale. La valutazione si è concentrata sul tenore testuale delle note prodotte dal Comune, dalle quali emergeva che la documentazione richiesta “non è più presente nella sede Municipale in quanto oggetto di digitalizzazione presso un’altra struttura” e pertanto non era di “facile ed immediata reperibilità”.
Proprio tale formulazione ha indotto il Tribunale ad escludere che potesse configurarsi un’impossibilità oggettiva di dare corso all’esibizione. La comunicazione dell’Ente, infatti, non dimostrava l’inesistenza tout court dei documenti, ma soltanto il loro mancato reperimento per una temporanea indisponibilità. Il riferimento ad “altra struttura” lasciava anzi presumere che la documentazione fosse ancora nella disponibilità dell’Ente territoriale, rendendo la difficoltà esecutiva non ostativa all’adempimento.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ordinato al Comune di provvedere alla corretta esecuzione della sentenza nel termine di 90 giorni, disponendo sin d’ora la nomina del commissario ad acta nella persona del Prefetto per l’ipotesi di persistente inottemperanza. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è stata rigettata in quanto avanzata per la prima volta in memoria di replica e in considerazione della già disposta nomina commissariale. Le spese sono state poste a carico del Comune soccombente.
Nota della Redazione
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