Inammissibili le censure sull’ordine di demolizione già coperte dal diniego di condono (TAR Sicilia n. 1998 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione che si fonda sul rigetto delle istanze di condono edilizio non può essere censurata con motivi che ripropongono profili già vagliati e respinti nella controversia avente ad oggetto i provvedimenti di diniego, ove tale pronuncia non sia stata rimossa. Le doglianze che contestano la formazione tacita del titolo edilizio e l’attendibilità dei rilievi aerofotogrammetrici sono pertanto inammissibili, attenendo ai presupposti del diniego di sanatoria e non all’ordine ripristinatorio. In tema di costruzioni abusive, l’ordinanza di demolizione non necessita di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi. La mancata ostensione delle immagini aerofotogrammetriche non costituisce vizio del provvedimento, ma consente la proposizione dell’azione avverso il diniego di accesso.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di San Giovanni La Punta ha disposto la sospensione dei lavori e ingiunto la demolizione delle opere edilizie consistenti in una villetta su due elevazioni, con superfici e volume complessivo indicati nel provvedimento. Gli esponenti hanno dedotto che l’immobile derivava dalla demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente al 1967 e di avere presentato nel 2004 due distinte istanze di sanatoria, una per ciascun piano.
Il Comune, dopo le comunicazioni di avvio del 2010, ha dapprima rilevato il difetto del parere della Soprintendenza in area sottoposta a vincolo paesaggistico, poi, con comunicazioni dell’8.03.2016, ha contestato che il fabbricato fosse stato realizzato dopo il 31.03.2003, esprimendo parere contrario alle domande di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003. Tali dinieghi sono stati impugnati con distinto ricorso, definito con sentenza di rigetto. Il Comune ha quindi adottato l’ordinanza di demolizione, oggetto del presente giudizio, deducendosi violazione della legge n. 47/1985, della legge n. 326/2003, della legge n. 241/1990 e eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua il presupposto dell’ordine di demolizione nei due provvedimenti di rigetto delle istanze di sanatoria. Rileva che tali statuizioni sono state impugnate con distinto ricorso, nelle more definito con sentenza di rigetto, con cui è stato accertato che il Comune ha adottato i dinieghi sulla scorta del raffronto tra due stralci aerofotogrammetrici, non confutati da contrarie e puntuali allegazioni.
Da tale accertamento il Collegio trae la conseguenza che non sussistono i presupposti per la formazione del titolo abilitativo tacito prospettata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 32, comma 37, legge n. 326/2003. Richiama sul punto il principio secondo cui, in materia di condono edilizio, la formazione del silenzio-assenso postula che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, non determinandosi ope legis la regolarizzazione dell’abuso quando manchino i presupposti di fatto e di diritto ovvero la documentazione allegata non risulti completa, citando TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 3 gennaio 2024, n. 38.
Su questa base le censure di analogo tenore presenti nel gravame, con cui si deduce la formazione tacita del titolo e si contesta l’attendibilità dei rilievi aerofotogrammetrici, sono dichiarate inammissibili, perché involgono profili già vagliati nel giudizio avverso i presupposti dinieghi di sanatoria.
Quanto alla carenza di motivazione, il Tribunale rammenta che, in tema di costruzioni abusive, l’ordinanza di demolizione non necessita di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi, richiamando TAR Campania, Napoli, Sez. II, 5 aprile 2014, n. 2315.
Infine, la doglianza relativa alla mancata ostensione delle immagini aerofotogrammetriche è disattesa: tale circostanza consente la proposizione dell’azione ex art. 116 c.p.a. avverso il diniego di accesso, ma non costituisce di per sé un vizio del provvedimento impugnato. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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