Autotutela oltre dodici mesi solo per falsa rappresentazione non conoscibile dal Comune (TAR Sicilia n. 3103 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire può essere superato, ai sensi del comma 2-bis, solo quando la falsa rappresentazione dei fatti o la dichiarazione mendace abbia reso impossibile all’Amministrazione un accertamento che essa non era in grado di compiere nell’ordinaria istruttoria. Non ogni omissione, inesattezza o incompletezza degli elaborati progettuali integra il presupposto del differimento: occorre una condotta idonea a indurre in errore l’Amministrazione e a disvelare un intento fraudolento o malizioso. Le circostanze conoscibili o già conosciute dall’ente al momento del rilascio del titolo restano coperte dal termine ordinario. L’annullamento tardivo fondato su tali circostanze è illegittimo e travolge l’ordinanza di demolizione che ne costituisce attuazione.

Il Fatto

La società ricorrente otteneva nel luglio 2021 il permesso di costruire per quattro villette, previo parere favorevole dell’Ufficio Urbanistica. A fine 2023, a seguito di sopralluoghi e segnalazioni, il Comune avviava il procedimento di annullamento in autotutela, contestando l’insistenza di un fabbricato su sito di attenzione PAI, l’avvenuto esaurimento della potenzialità edificatoria del lotto per effetto di un precedente frazionamento, irregolarità tributarie, un’errata zonizzazione della particella e ulteriori profili.

Con ordinanza del maggio 2024 il Comune annullava il titolo ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, invocando la dolosa infedeltà dell’istanza per superare il termine di dodici mesi. Seguiva l’ordinanza di demolizione, impugnata con motivi aggiunti. La società deduceva l’insussistenza dei presupposti del comma 2-bis, l’inapplicabilità delle norme PAI sopravvenute e l’irragionevolezza della scelta ablatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le censure sul contraddittorio e sul deficit motivazionale: la società ha interloquito ampiamente e le ragioni dell’autotutela sono esposte in modo esaustivo. Il nucleo della decisione si sposta quindi sul termine temporale, essendo l’annullamento intervenuto quando i dodici mesi erano decorsi.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il differimento del dies a quo presuppone l’impossibilità per l’Amministrazione di conoscere i fatti rilevanti a causa del comportamento dell’istante, non potendo la negligenza dell’ente tradursi in un vantaggio (Cons. Stato sez. IV n. 7134 del 2024; Cons. Stato sez. II n. 7996 del 2025, che cita Corte cost. n. 88 del 2025). La falsa rappresentazione rileva solo se il dato divergente non sia avvedibile in un’ordinaria istruttoria (TAR Palermo n. 2854 del 2023).

Applicando tali principi, il Tribunale esclude che la saturazione del lotto potesse sottrarsi all’istruttoria comunale: l’ente aveva rilasciato la concessione edilizia in sanatoria da cui derivava la saturazione e aveva esaminato il progetto anche dopo, autorizzando una variante. Analogamente, la zonizzazione e il vincolo PAI erano accertabili dall’ufficio tecnico, mentre l’art. 6 della l. n. 241/1990 e l’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 impongono la verifica dei presupposti.

Sul sito di attenzione, il Collegio rileva che le norme di attuazione del PAI approvate con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 6 maggio 2021 non si applicano, per espressa previsione dell’art. 2, alle pratiche avviate prima della pubblicazione, avvenuta il 21 maggio 2021, mentre l’istanza risale al 20 gennaio 2021. La ricorrente ha inoltre fornito un principio di prova con i certificati di destinazione urbanistica del 2015 e del 2019 e con il verbale di sopralluogo del 2022. Il Comune avrebbe dovuto valutare la messa in sicurezza ai sensi dell’art. 10 delle medesime norme prima di annullare.

Quanto ai tributi, i pagamenti parziali risultano verificabili in istruttoria e non è provata alcuna falsa dichiarazione; l’annullamento appare irragionevole in assenza di preventive intimazioni ad adempiere. Tutti gli elementi posti a sostegno dell’atto erano conosciuti o conoscibili al momento del rilascio: ne deriva l’illegittimità dell’autotutela e, in via derivata, dell’ordinanza di demolizione. Ricorso e motivi aggiunti sono accolti, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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