Autotutela oltre dodici mesi solo per falsa rappresentazione non rilevabile d’ufficio (TAR Sicilia n. 3104 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21 nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire può essere superato, ai sensi del comma 2-bis, solo quando il titolo sia stato conseguito sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti che l’amministrazione non fosse in grado di cogliere con l’ordinaria istruttoria. La mera incompletezza o inesattezza degli elaborati non basta: occorre una condotta fraudolenta o gravemente colposa del richiedente, idonea a impedire la conoscenza dei fatti rilevanti. Le circostanze che il competente ufficio tecnico avrebbe potuto e dovuto accertare nella fase endoprocedimentale sono neutre rispetto agli obblighi istruttori del Comune e non spostano in avanti il dies a quo dell’autotutela. La negligenza dell’amministrazione non può tradursi in un vantaggio per la stessa, né giustificare un ritiro tardivo del titolo edilizio.

Il Fatto

Una società costruttrice otteneva dal Comune un permesso di costruire per demolire un fabbricato di antica costruzione e ricostruire tre villette monofamiliari, con aumento di cubatura ai sensi della l.r. Sicilia n. 6/2010 e delocalizzazione di parte della volumetria su terreno in zona agricola. A distanza di tempo, sull’impulso di sopralluoghi e segnalazioni, il Comune avviava il procedimento di autotutela e, con ordinanza adottata in data 24 maggio 2024, annullava parzialmente il titolo, limitatamente ai corpi B e B1.

Le contestazioni riguardavano la ricaduta delle costruzioni in siti di attenzione con rischio idrogeologico elevato, l’acquisizione del parere paesaggistico in epoca successiva al rilascio del titolo, l’avvio dei lavori prima di quel parere, una presunta irregolarità nei tributi locali e l’incompatibilità della delocalizzazione volumetrica in zona agricola. La società impugnava l’ordinanza e, con motivi aggiunti, anche la successiva ordinanza di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le censure di natura procedimentale: la società ha avuto modo di interloquire ampiamente sui motivi posti a base del ritiro e la motivazione dell’atto è esaustiva. Il baricentro della decisione si sposta quindi sul rispetto del termine di dodici mesi e sulla possibilità di invocare il comma 2-bis dell’art. 21 nonies.

Il Comune riteneva che il termine non operasse per la falsa, reticente e fuorviante rappresentazione delle circostanze rilevanti. Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa, a partire dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017, secondo cui il differimento del termine iniziale presuppone l’impossibilità di conoscere i fatti imputabile al beneficiario del titolo, non già alla negligenza dell’amministrazione procedente. La falsa rappresentazione deve essere idonea a indurre in errore l’ufficio e non rilevabile nel corso di un’ordinaria istruttoria, così disvelando un intento fraudolento o malizioso (Cons. Stato n. 7134 del 2024; Cons. Stato n. 1702 del 2025).

Applicando tali principi, il Collegio rileva che tutti gli elementi posti a sostegno dell’autotutela erano conosciuti o conoscibili dall’ente già al momento del rilascio. L’esistenza del vincolo idrogeologico poteva essere riscontrata dal competente ufficio tecnico; del mancato parere della Soprintendenza il Comune aveva dato atto nel titolo stesso; la delocalizzazione in zona agricola era stata dichiarata fin dall’istanza; le irregolarità tributarie erano verificabili in istruttoria. Nessun profilo integra quindi quella falsa rappresentazione che sola consente di superare il termine.

Quanto alle violazioni delle prescrizioni del nulla osta paesaggistico, il Comune stesso ammette che la valutazione spetta all’autorità tutoria, sicché il rilievo non può fondare il ritiro del titolo. Sulla posizione tributaria, il Collegio aggiunge che, in assenza di formali intimazioni ad adempiere e di prova di una falsa dichiarazione, risulta irragionevole annullare il permesso prima di una valutazione effettiva della possibilità di regolarizzazione.

All’illegittimità dell’annullamento in autotutela consegue, in via derivata, quella dell’ordinanza di demolizione che ne costituisce attuazione. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *