Esecuzione del giudicato e autotutela: la riedizione del potere oltre i limiti della sentenza impone il contraddittorio (TAR Veneto n. 1667 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra giudizio di ottemperanza e giudizio di cognizione, in caso di riedizione del potere successiva a una sentenza di annullamento, va operata sulla base della natura dei vizi dedotti: le censure di violazione o elusione del vincolo conformativo costituiscono l’oggetto proprio dell’azione di nullità ex art. 114, comma 2, lett. b), c.p.a., mentre i vizi di legittimità relativi a profili non coperti dal giudicato vanno fatti valere con l’ordinaria azione di annullamento. La riedizione del potere che si estenda a provvedimenti e ad annualità non coperti dall’effetto conformativo della sentenza costituisce esercizio di autotutela, con la conseguente necessità di attivare il contraddittorio procedimentale e di valutare l’affidamento del privato. Il mero riferimento dell’Amministrazione al criterio ISEE non concretizza violazione del giudicato quando tale criterio sia stato espressamente imposto dal giudice nella sentenza da eseguire.
Il Fatto
Una persona con handicap grave, ospite di una casa di riposo, aveva impugnato davanti al TAR Veneto il provvedimento con cui il Comune aveva determinato il proprio contributo per la retta di ricovero. Con la sentenza n. 1309 del 2025, il TAR aveva accolto il ricorso, annullando il provvedimento e le norme regolamentari che consentivano di computare l’indennità di accompagnamento nella capacità contributiva, e aveva condannato il Comune a ricalcolare la quota secondo i criteri ISEE di cui al d.P.C.M. n. 159/2013, limitatamente all’annualità 2024. Il Comune proponeva appello, senza ottenere la sospensione cautelare.
In dichiarata esecuzione della sentenza, il Comune ricalcolava però la compartecipazione per gli anni 2023, 2024 e 2025, applicando l’ISEE come unico parametro e, ritenendolo capiente rispetto al costo della retta, revocava il contributo e chiedeva la restituzione delle somme erogate. La ricorrente, deducendo la violazione del giudicato e il difetto di garanzie partecipative, impugnava i nuovi provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la sentenza n. 1309 del 2025, confermata dal Consiglio di Stato, era ormai esecutiva. Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per la sua pretesa natura di ottemperanza, richiama il principio per cui la qualificazione dipende dai vizi dedotti e non dalla mera circostanza che il provvedimento derivi da una riedizione del potere: le censure di illegittimità relative a profili non coperti da specifici vincoli conformativi restano devolute al giudice di cognizione, con la possibilità di cumulo ai sensi dell’art. 32 c.p.a.
Nel merito, il Tribunale ritiene infondate le censure di violazione del giudicato. Richiamando la motivazione della sentenza n. 1309, evidenzia che il criterio ISEE era stato espressamente indicato quale strumento di calcolo della capacità contributiva e che il dispositivo imponeva la rideterminazione della quota per il 2024. Il Comune, nel ricalcolare il contributo per quell’anno sulla base dell’ISEE e della retta effettiva, ha rispettato il dictum.
Di contro, la Corte accoglie le censure riferite agli anni 2023 e 2025. La sentenza n. 1309 aveva annullato solo il provvedimento relativo al 2024: la rideterminazione del contributo per le altre annualità non costituiva un obbligo conformativo, ma il frutto di una valutazione discrezionale ulteriore. L’Amministrazione, incidendo su provvedimenti già adottati e su vantaggi economici consolidati, ha esercitato un potere di autotutela, che richiedeva l’attivazione del contraddittorio e la considerazione dell’affidamento della beneficiaria, anche in relazione al tempo trascorso. L’omissione di tali garanzie rende illegittimi i provvedimenti nella parte in cui ricalcolano la quota per gli anni 2023 e 2025.
Il ricorso è accolto in parte, con condanna alle spese. L’irrilevanza dell’udienza pubblica ai fini della nullità della decisione ex art. 87, comma 4, c.p.a. chiude la motivazione.
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Nota della Redazione
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