Recupero alloggio di servizio e delega di firma del Comandante (TAR Campania n. 1287 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di adottare i provvedimenti di rilascio degli alloggi di servizio, ai sensi degli artt. 330 e ss. del d.P.R. n. 90/2010, è intestato ai Comandi competenti e non ai Comandanti. Ne consegue che la delega di firma, a differenza della delega di funzioni, non altera l’ordine delle competenze e non trasla il potere dall’autorità delegante a quella delegata: l’atto sottoscritto “per ordine” dal titolare di un ufficio diverso resta atto del Comando ed è, pertanto, legittimo. Il locale deposito demaniale distinto dall’alloggio di servizio, occupato senza alcun provvedimento di assegnazione, configura occupazione sine titulo, rispetto alla quale l’Amministrazione esercita un potere vincolato di autotutela esecutiva ex art. 823, comma 2, cod. civ.; il lungo tempo dell’occupazione non fonda alcun affidamento tutelabile. Non sussiste violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza quando l’Amministrazione abbia compiutamente ponderato le ragioni dell’occupante, anche in presenza di gravi situazioni sanitarie.
Il Fatto
Un militare, già assegnato in servizio presso una Reggenza della Marina Militare e attualmente in quiescenza con riconoscimento di invalidità civile al 100% e di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, ricorre avverso il provvedimento con cui il Capo dell’Ufficio Consulenza Legale di un Comando Interregionale Marittimo Sud lo ha invitato e diffidato a rilasciare, entro trenta giorni, il locale deposito pertinenziale all’alloggio di servizio detenuto in uso da lungo tempo.
Il ricorrente invoca la natura pertinenziale del deposito rispetto all’alloggio e lamenta l’incompetenza dell’organo firmatario, la mancata ponderazione della propria grave situazione sanitaria e del nucleo familiare, nonché la violazione delle Linee Guida dello Stato Maggiore della Marina sul recupero degli immobili. L’Amministrazione della Difesa si costituisce, eccependo la legittimità dell’atto adottato su delega di firma e la distinzione inventariale tra il deposito e l’alloggio. La causa, cancellata dal ruolo cautelare per abbinamento al merito, è trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’incompetenza. Dagli artt. 330 e 333 del d.P.R. n. 90/2010 emerge che il potere di rilascio, proroga o decadenza è intestato ai “Comandi” competenti e non ai “Comandanti”. Nell’organizzazione dell’Amministrazione resistente è l’Ufficio Consulenza Legale a curare i procedimenti istruttori propedeutici agli atti di recupero coattivo dei beni demaniali.
Poiché l’atto impugnato risulta adottato su delega alla firma “per ordine” del Comandante, esso promana dal Comando e rientra nello schema normativo richiamato. Il Collegio richiama l’orientamento, anche del Consiglio di Stato, secondo cui la delega di firma non determina alcuna traslazione di poteri né la creazione di un nuovo ufficio: il delegato è contitolare straordinario dell’autorità delegante e gli atti restano imputabili a quest’ultima.
Nel merito, il bene oggetto di rilascio è bene demaniale, trattandosi di locali magazzino al piano terra, rispetto ai quali l’Ente ha esercitato l’autotutela esecutiva di cui all’art. 823, comma 2, cod. civ. Il ricorrente è occupante sine titulo: non vi è mai stato un provvedimento di assegnazione in suo favore, il documento tecnico-inventariale conferma che il deposito è cespite distinto dall’alloggio, e nessun titolo legittimante è esibito. La consegna delle chiavi non prova la strumentalità dell’uso rispetto all’abitazione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il lungo lasso di tempo dell’occupazione sine titulo non fonda alcun affidamento tutelabile, deponendo anzi per il celere ripristino della disponibilità del bene, con attività amministrativa vincolata (TAR Campania, Sezione VII, sentenza n. 3397 del 27 maggio 2024). Non è configurabile violazione delle Linee Guida del 2019, avendo l’Amministrazione considerato le ragioni dell’occupante e del nucleo familiare, con riguardo a tempi e modalità del recupero, e avendo dato conto dell’esigenza istituzionale connessa alla sicurezza della navigazione. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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