Autotutela sul permesso di costruire per falsa rappresentazione e interesse pubblico implicito (TAR Lombardia n. 2375 del 05.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire ottenuto dall’interessato mediante una falsa rappresentazione della realtà può essere annullato in autotutela dall’Amministrazione senza necessità di esternare uno specifico pubblico interesse, dovendosi questo ritenere sussistente in re ipsa. In tale ipotesi risultano azzerati sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo, sia il rilievo del tempo trascorso dal rilascio del titolo. Il potere di autotutela non incontra, dunque, i limiti temporali e motivazionali che ordinariamente ne circoscrivono l’esercizio, quando il titolo sia stato conseguito inducendo in errore l’Amministrazione attraverso una non veritiera ricostruzione dei presupposti di fatto.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Cuggiono ha disposto in autotutela l’annullamento del permesso di costruire n. 16/2011, rilasciato per un esercizio commerciale adibito a bar-ristoro, insistente su un terreno in parte ricadente in area vincolata dal PTCP del Parco del Ticino.

Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, rilevando che l’area sarebbe comunque inedificabile e che la ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio dall’annullamento dell’autotutela. Nel merito ha difeso la legittimità del proprio operato. La causa è giunta alla decisione all’udienza di smaltimento del 28 maggio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, respingendo il ricorso nel merito e avvalendosi della modalità redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a. Le censure, strettamente connesse, sono state trattate congiuntamente.

Elemento dirimente è la ricostruzione della condotta della ricorrente. Il provvedimento impugnato evidenzia che il titolo risultava viziato dalla mancata dimostrazione della titolarità del manufatto preesistente e dalla rappresentazione non veritiera dello stato dei luoghi, non essendo stato indicato sugli elaborati grafici il fabbricato preesistente, in realtà mai demolito nonostante la dichiarazione resa in DIA.

Il Tribunale ha valorizzato il percorso documentale: dopo due dinieghi del 2004 e del 2007, motivati dalla mancata prova della legittima esistenza del fabbricato originario, la ricorrente ha presentato una DIA dichiarando la demolizione integrale, evitando così l’ordine di demolizione, per poi limitarsi alla rimozione delle lastre di copertura. Ha quindi ottenuto il permesso per nuova costruzione, producendo un’autorizzazione paesistica del 2007 per demolizione e ricostruzione, e in seguito una nuova autorizzazione del 2013 per ristrutturazione, dichiarando infine l’agibilità come nuova costruzione.

Su questa base il Collegio ha affermato che la falsa rappresentazione è di per sé sufficiente a giustificare l’annullamento in autotutela, richiamando il precedente Cons. Stato, Sez. VI, n. 5840 del 2019. Quando il titolo abilitativo sia ottenuto in base a una erronea rappresentazione della realtà, l’interesse pubblico deve ritenersi sussistente in re ipsa, con azzeramento dell’interesse del destinatario e irrilevanza del tempo trascorso. Nessuna censura è stata accolta. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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