Dissenso costruttivo in conferenza di servizi e diniego assoluto della Soprintendenza (TAR Molise n. 154 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dissenso costruttivo espresso dall’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo in seno alla conferenza di servizi non costituisce un obbligo assoluto e indefettibile di indicare modifiche progettuali. Il canone di leale collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 impone di fornire all’interessato le coordinate necessarie per orientarsi tra le alternative praticabili, ma non si traduce nel farsi carico della conformazione del progetto. Quando l’Amministrazione ritenga, nella propria prospettiva tutoria, che l’opera non sia realizzabile in alcun modo nell’area prescelta, il diniego non è censurabile per violazione del dissenso costruttivo: il vaglio si concentra sulla motivazione dell’assolutezza del diniego, riservata al merito.

Il Fatto

La società ricorrente presenta istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 20,78 MW, da ubicarsi nel territorio di un Comune molisano, con relative opere di connessione alla rete.

La Regione esclude il progetto dalla valutazione di impatto ambientale e convoca la conferenza di servizi in modalità asincrona. La Soprintendenza esprime parere negativo sotto il profilo paesaggistico e archeologico; la società replica e propone una modifica del tracciato del cavidotto, che l’Amministrazione di tutela valuta senza mutare il proprio avviso. Il procedimento si conclude con determinazione negativa della Regione, che recepisce il parere qualificato come vincolante. La società impugna la determinazione e gli atti presupposti, articolando sei motivi.

La Motivazione della Corte

Le Amministrazioni resistenti eccepiscono l’irricevibilità parziale del ricorso per tardiva impugnazione dei pareri della Soprintendenza, e da ciò deducono l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, stante la natura plurimotivata del provvedimento. Il Collegio respinge l’eccezione: i pareri sono atti endoprocedimentali, privi di immediata efficacia lesiva, che si determina solo con l’atto conclusivo della conferenza. Richiama Cass. civ. Sez. Un. n. 10054/2023, secondo cui il dissenso del Ministero assolve una mera funzione di rappresentazione degli interessi tutelati e non preclude la prosecuzione del procedimento.

Nel merito del primo motivo, il Tribunale esamina la doglianza di violazione dell’art. 14-ter legge n. 241/1990, per assenza di un dissenso costruttivo. Richiama il proprio precedente TAR Molise n. 346/2023 e la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. IV, n. 6923/2018: non è vietato esprimere un dissenso assoluto, e il modus operandi dei correttivi anticipati non è evenienza invariabile. Evoca poi Cons. Stato, Sez. IV, n. 8038/2023, ove l’obbligo di collaborazione si sostanzia nel fornire indicazioni e coordinate utili, non nel sostituirsi al privato nella conformazione del progetto. Su questa linea cita anche TAR Toscana, Sez. II, n. 353/2022.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che la Soprintendenza ha escluso, in entrambi i pareri, la sussistenza di modifiche idonee a rendere ammissibile l’intervento: sotto il profilo archeologico per l’elevato rischio dell’intera area, sotto quello paesaggistico per l’incompatibilità dell’impianto, per estensione e carattere industriale, con la percezione del paesaggio agrario tutelato. Anche la modifica del tracciato del cavidotto non ha indotto a una riformulazione del parere, permanendo il pregiudizio dei valori tutelati.

Il primo motivo è pertanto respinto, restando impregiudicata la disamina delle censure di merito nella sentenza definitiva. Sui motivi residui il Tribunale ravvisa esigenze istruttorie: le parti controvertono sull’esistenza di vincoli specifici derivanti dal Piano di Area Vasta e sulla conseguente natura vincolante del parere. Mancando agli atti l’articolato del Piano e le elaborazioni grafiche leggibili dell’area, ordina il deposito di tale documentazione e di idonea cartografia, entro sessanta giorni, in vista dell’udienza del 6 novembre 2024. Spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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