Il giudizio di pericolosità sociale non richiede la notifica in copia conforme per il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 1193 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, effettuata in copia non autentica, non è nulla qualora la relata di notifica certifichi la conformità della copia all’originale e la conformità stessa non sia concretamente contestata. La validità del provvedimento originale è, infatti, distinta dalla sua efficacia e il giudice amministrativo non è tenuto ad aderire a orientamenti formalistici del giudice ordinario. Il giudizio di pericolosità sociale che fonda il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è legittimo quando risulti adeguatamente ponderato e motivato, anche alla luce di una condanna irrevocabile per reati connotati da allarme sociale e violenza di genere, e non sia manifestamente irragionevole. L’Amministrazione non è tenuta a valutare d’ufficio elementi di prova non prodotti dall’interessato, come la documentazione relativa ai rapporti con i familiari, la cui acquisizione è onere della parte.
Il Fatto
Un cittadino straniero, padre di una minore cittadina italiana, impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il diniego si fondava sulla ritenuta pericolosità sociale dell’istante, risultante da una condanna irrevocabile per fatti di violenza commessi nei confronti della moglie e della figlia.
Il ricorrente deduceva, in primo luogo, la nullità del provvedimento per essere stato notificato in copia non conforme all’originale e, nel merito, l’illegittimità del giudizio di pericolosità sociale, non avendo l’Amministrazione considerato il suo reinserimento sociale e i legami familiari.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo di ricorso, richiamando le conclusioni già rassegnate in sede cautelare. I giudici hanno rilevato che la relata di notifica presente in atti certifica la conformità all’originale dell’atto notificato e che la conformità non è stata concretamente contestata. La Corte ha, inoltre, chiarito che la validità del provvedimento originale è distinta dalla sua efficacia e che il giudice amministrativo non è tenuto ad aderire a orientamenti formalistici del giudice ordinario, non essendo comparabili le situazioni giuridiche soggettive.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che il giudizio di pericolosità sociale sia stato adeguatamente ponderato e motivato. La sentenza di condanna, espressamente richiamata nel provvedimento, descrive una personalità violenta e aggressiva, con fatti protrattisi dal 2013 al 2015 e connotati da forte allarme sociale, con particolare riferimento alla violenza di genere. La Corte ha escluso che la sentenza attestasse un concreto ravvedimento, considerata la prognosi sfavorevole formulata ai fini della sospensione condizionale della pena.
Il Collegio ha, infine, rilevato l’assenza di prova circa le relazioni con la figlia minore, essendo i versamenti in suo favore concentrati solo nel 2018 e nel 2020. La documentazione relativa ai rapporti con la figlia avrebbe potuto essere prodotta direttamente dall’interessato, senza necessariamente passare dal Servizio Sociale, e non risultava alcuna richiesta in tal senso. Il TAR ha, pertanto, respinto il ricorso, compensando le spese della fase di merito e confermando la condanna alle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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