Impianto carburanti e interferenza con variante stradale: legittimo il diniego ANAS (TAR Puglia n. 218 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego all’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti è legittimo quando la potenziale interferenza con una variante stradale in progetto trovi fondamento negli esiti della conferenza di servizi preliminare, i cui atti contengono già i presupposti fattuali e giuridici dell’atto autoritativo. La formula elastica con cui la conferenza individua il punto di innesto della variante non è illegittima se proporzionata alla specificità dei luoghi e alle scelte tecniche rinviate alla fase progettuale successiva. La censura di disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di situazioni assolutamente identiche. L’avvio della procedura di dibattito pubblico è coerente con la conferenza preliminare quando il progetto posto a base della procedura recepisca le indicazioni degli enti istituzionali.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della nota con cui ANAS S.p.A. ha comunicato il rigetto dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti lungo la S.S. 16 Adriatica, nella tratta compresa tra il km 804+250 e il km 804+400, per asserita interferenza con una variante della stessa strada ancora in progetto.

Hanno dedotto l’illegittimità del diniego, sostenendo che il nuovo tracciato si sarebbe staccato al km 805 circa e dunque poco più a sud rispetto alla sede dell’impianto. Con cinque ricorsi per motivi aggiunti hanno impugnato la nota di conferma del RUP, lo scambio di email interne, l’avvio e la conclusione del dibattito pubblico e la nota del Ministero delle infrastrutture. ANAS, Comune di Bari e Ministero hanno resistito, eccependo anche la tardività dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta unitariamente le doglianze del ricorso introduttivo e dei primi e terzi motivi aggiunti, che investono i vizi dell’atto originariamente impugnato. Il superamento del termine di conclusione del procedimento è privo di lesività, poiché oggetto di impugnazione è il merito del provvedimento adottato, seppur tardivamente. La doglianza di omessa istruttoria è infondata, essendo stata svolta una lunga fase procedimentale culminata col diniego.

Quanto alla disparità di trattamento, il motivo è infondato: l’impianto autorizzato in favore di altro soggetto si colloca al km 802+950, a circa due chilometri di distanza, e il dato ha giustificato una diversa valutazione. Il Tribunale richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. IV, 13/09/2024, n. 7554 e 01/08/2024, n. 6896, secondo cui la censura è riscontrabile solo in caso di assoluta identità di situazioni.

Sul motivo principale, è dichiarata inammissibile l’impugnazione dello scambio di email interne ad ANAS, atto privo di lesività. Nel merito, la premessa dei ricorrenti non è accolta: gli atti della conferenza preliminare del 19.12.2019 contenevano già i presupposti per l’atto autoritativo, poiché lo stacco iniziale della variante era individuato “al km 805 circa, nei pressi dello svincolo attuale con la SS100”. La distanza di 600 metri tra le aree, unita a corsie di accelerazione e decelerazione, sostiene l’intrinseca coerenza del diniego rispetto agli esiti della conferenza. La formula generica è ritenuta proporzionata alla specificità dei luoghi, anche alla luce della richiesta del Comune di Bari di anticipare l’innesto. L’ANAS ha agito secondo lo standard della proporzionalità trifasica, richiamato con CGUE, sez. III, C-545/2021 e CGUE grande sezione, C-205/2020.

I motivi aggiunti sul dibattito pubblico sono dichiarati in parte irricevibili, per essere stati impugnati fuori termine atti pubblicati il 9.10.2021 e il 23.07.2022, e in parte inammissibili per carenza di interesse rispetto agli atti intermedi. Nel merito sono comunque infondati: il dibattito pubblico è coerente con la conferenza preliminare, avendo recepito le indicazioni degli enti e convogliato sulla terza alternativa. È respinta la tesi ANAS di non lesività dell’atto di avvio, che investe il suolo dei ricorrenti già dal km 802. L’impugnazione della nota ministeriale del 13.01.2023 è inammissibile e infondata, trattandosi di atto interno privo di lesività.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €4.500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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