Emersione lavoro irregolare: obbligo di valutazione della documentazione contraria al rigetto (TAR Puglia n. 216 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare, il provvedimento che respinge la domanda sul presupposto dell’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale successivamente alla data del 8 marzo 2020 deve fondarsi su un accertamento istruttorio congruo e non contraddetto. Ove la documentazione prodotta dall’interessato smentisca in modo analitico la circostanza della residenza estera posta a base del rigetto, l’Amministrazione è tenuta a svolgere ulteriori approfondimenti istruttori prima di negare il beneficio. Il mancato esame di tale documentazione integra eccesso di potere per difetto di istruttoria e determina l’annullamento dell’atto. Il principio di tassatività dei casi di rigetto della sanatoria impedisce di fondare il diniego su circostanze non comprovate.
Il Fatto
La ricorrente impugnava davanti al TAR Puglia il provvedimento con cui la Prefettura di Foggia aveva respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare, presentata nell’interesse della deducente dal legale rappresentante di una società. Il diniego si fondava su due attestazioni del Consolato generale dalle quali sarebbe emersa la residenza estera dell’interessata in date antecedenti, con conseguente allontanamento dal territorio italiano dopo l’8 marzo 2020.
La ricorrente articolava censure di violazione di legge, lamentando la notifica del provvedimento al solo datore di lavoro, la violazione della tassatività dei casi di rigetto della sanatoria e l’eccessiva durata del procedimento. La Prefettura si costituiva chiedendo il rigetto. In sede cautelare il Collegio accoglieva la domanda di tutela ai fini del riesame, rilevando il contrasto tra la residenza ipotizzata e le risultanze documentali contrarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso concentrandosi sulla censura di omessa valutazione della documentazione dalla quale risulta che la deducente non ha mai avuto residenza estera. La questione giuridica attiene al corretto esercizio della discrezionalità amministrativa nel procedimento di emersione, dove il diniego deve poggiare su un quadro istruttorio completo e non contraddetto.
Il Tribunale valorizza l’attestazione proveniente dall’Ufficio municipale, dalla quale emerge che l’interessata non dispone di alcun indirizzo estero e non ha mai avuto ivi residenza, con espresso riferimento all’insussistenza di documenti comprovanti la presenza nel territorio francese. Tale documentazione smentisce in modo analitico la circostanza dell’allontanamento elevata a motivo di respingimento.
Da qui la conclusione che sono mancati ulteriori approfondimenti istruttori da parte della Prefettura, tenuta a dirimere le contraddizioni documentali emerse in atti. Il difetto di istruttoria vizia il provvedimento e ne impone l’annullamento, in coerenza con il principio di tassatività dei casi di rigetto richiamato dalla ricorrente.
Il Collegio dà altresì conto che l’Ufficio, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, ha proceduto al riesame e ha rilasciato il modello 209 preordinato alla successiva emanazione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e condanna della Prefettura alle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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