Autotutela edilizia illegittima se annulla il titolo invece di ordinare la demolizione (C.G.A.R.S. n. 447 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel titolo edilizio non rende illegittimo il titolo in sé e non ne consente la rimozione in autotutela. Il titolo, pur disatteso dal titolare, resta legittimo, essendo illegittima la sola costruzione realizzata in difformità. L’esercizio dei poteri repressivi verso l’opera difforme, come l’ordinanza di demolizione, realizza pienamente l’interesse pubblico. L’annullamento in autotutela del titolo legittimo viola i canoni di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che il principio del minimo mezzo. L’amministrazione deve inoltre esplicitare le prevalenti ragioni di interesse pubblico a fondamento dell’autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il Comune aveva rilasciato ai ricorrenti una concessione edilizia per la ristrutturazione di un fabbricato destinato ad attività artigianale, subordinandola all’osservanza di un’autorizzazione paesaggistica e di un nulla osta rilasciati dalla Soprintendenza. I lavori erano stati ultimati. A seguito di un sopralluogo, i funzionari comunali avevano rilevato asserite difformità delle opere rispetto alle condizioni del titolo.
Con provvedimento in autotutela il Comune aveva annullato la concessione. I ricorrenti impugnavano davanti al TAR Sicilia, che respingeva il ricorso. Propongono appello, riproponendo tra gli altri il motivo relativo al difetto di motivazione e alla violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva il parziale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nella parte relativa ai primi quattro motivi. Richiamata la logica della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il C.G.A.R.S. esamina direttamente i motivi originari nei limiti di quelli riproposti in appello, secondo il perimetro disegnato dall’art. 104 c.p.a.
Il settimo motivo del ricorso di primo grado, riproposto con il primo motivo d’appello, è fondato. Il provvedimento comunale ha violato il canone di ragionevolezza e proporzionalità: a fronte dell’accertamento di opere eseguite in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, ha proceduto all’annullamento in autotutela della concessione, anziché limitarsi a ordinare la demolizione delle opere difformi.
Il Collegio osserva inoltre che il provvedimento di autotutela, adottato a distanza di due anni dalla fine dei lavori, non ha esplicitato le prevalenti ragioni di interesse pubblico, in violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. In linea generale, la mancata osservanza delle prescrizioni del titolo edilizio non rende illegittimo il titolo in sé né ne consente la rimozione in autotutela.
Il titolo edilizio, pur disatteso dal titolare, era e resta legittimo; illegittima è piuttosto la costruzione realizzata in difformità. L’esercizio dei poteri repressivi verso quest’ultima, come l’ordinanza di demolizione, realizza pienamente l’interesse pubblico, rendendo possibile l’eventuale conformazione al titolo. Trova così applicazione il principio di proporzionalità e del c.d. minimo mezzo. La verifica in concreto è rimessa all’amministrazione, secondo il principio di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a.
Il primo motivo d’appello è quindi accolto, con assorbimento dei restanti motivi di gravame. In parziale riforma della sentenza impugnata, il Collegio annulla il provvedimento comunale, fatta salva l’ulteriore attività amministrativa di repressione dell’abuso e con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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