Autovincolo al preavviso di rigetto e illegittimità del diniego di SCIA (TAR Puglia n. 1320 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, dichiara di volersi attenere alle garanzie partecipative proprie del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, si determina un autovincolo che non può essere successivamente disapplicato. È pertanto illegittimo il diniego definitivo di una SCIA adottato prima della scadenza del termine concesso al privato per presentare osservazioni e documentazione integrativa. La violazione dell’autovincolo si riflette, in via derivata, sul successivo provvedimento che dichiari tardiva la documentazione tempestivamente prodotta. Il termine per le osservazioni, in mancanza di espressa qualificazione legislativa, non ha carattere perentorio: l’amministrazione deve comunque esaminare gli apporti del privato, anche con determinazioni successive.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia la nota con cui il Comune ha respinto in via definitiva la SCIA sostitutiva presentata per opere di superamento delle barriere architettoniche e per la realizzazione di una pergola bioclimatica su un immobile. Il provvedimento si fondava su un precedente ordine di non eseguire l’intervento, adottato ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001, e su una nota interlocutoria che aveva assegnato al privato un termine di dieci giorni per presentare osservazioni e documenti.

Con motivi aggiunti il ricorrente ha esteso il gravame alla nota con cui il Comune, dopo la presentazione della documentazione integrativa, l’ha ritenuta tardiva e non l’ha accettata. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità: i motivi sono articolati in modo da consentire l’esatta comprensione delle doglianze, nel rispetto dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. Nel merito, ricorso e motivi aggiunti vengono esaminati congiuntamente per identità delle censure e risultano fondati.

Il Tribunale richiama l’orientamento giurisprudenziale sulla non necessaria applicazione del preavviso di rigetto agli atti inibitori di attività soggetta a SCIA, ma lo ritiene non estensibile alla fattispecie. Il Comune, con la nota dell’08.06.2023, aveva espressamente dichiarato di applicare in via analogica l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, impegnandosi a revocare l’ordine qualora, entro dieci giorni, fossero state presentate osservazioni idonee a superare i motivi di diniego.

Da tale tenore letterale emerge la volontà dell’ente di vincolarsi a quella fase procedimentale. Il Collegio applica il principio secondo cui l’amministrazione che si autovincola è tenuta all’osservanza delle prescrizioni, con la duplice conseguenza che ne è impedita la disapplicazione e che la violazione determina l’illegittimità delle determinazioni successive (Cons. Stato, sez. III, n. 8209 del 2020).

Il Comune, invece, ha adottato il diniego il 19.06.2023 senza attendere la scadenza del termine. Il ricorrente aveva inviato le osservazioni con nota del 10.06.2023 e con nota del 19.06.2023, essendo il 18 giugno domenica, con proroga al giorno lavorativo seguente. Il diniego è quindi illegittimo e l’illegittimità si riflette in via derivata sulla nota del 03.07.2023, che ha dichiarato “fuori termine” documenti in realtà tempestivi.

Il Collegio aggiunge che il termine dell’art. 10-bis, non qualificato come perentorio dal legislatore, non ha carattere perentorio: l’ente avrebbe dovuto considerare gli apporti del privato anche con determinazioni successive. Accoglie inoltre la censura di difetto di motivazione: il provvedimento non contiene alcuna valutazione concreta del progetto, e le deduzioni difensive su proporzionalità e soluzioni alternative non trovano riscontro documentale né esame procedimentale. Ricorso e motivi aggiunti sono accolti, con annullamento dei provvedimenti gravati, assorbite le restanti questioni e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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