L’ottemperanza al decreto ex legge Pinto e i termini dell’art. 5-sexies (TAR Puglia n. 1317 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto decisorio emesso ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata; decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato, con fissazione del termine di adempimento e nomina del commissario ad acta. Al commissario, dirigente pubblico, non spetta compenso specifico in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. All’accoglimento segue la condanna dell’amministrazione alle spese, comprensive di quelle accessorie sostenute per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto reso nel 2016, aveva accolto il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi indicate. Il decreto, reso esecutivo e notificato all’amministrazione, non veniva però eseguito.

Il ricorrente proponeva quindi ricorso al TAR Puglia per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto. Il Ministero si costituiva in giudizio. La causa giungeva in decisione alla camera di consiglio del 20 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto.

Nel merito, il TAR verifica il rispetto delle condizioni di legge. È decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante l’assenza di riscossione per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni per lo stesso credito, l’ammontare degli importi residui e la modalità di riscossione prescelta, come richiesto dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001.

È decorso altresì il termine di sei mesi dalla trasmissione di tale dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento. Il Collegio sancisce pertanto l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, pagando tutte le somme indicate se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Per l’adempimento viene fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inerzia il TAR nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Al commissario non è dovuto compenso specifico, in virtù dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Il Collegio condanna infine il Ministero al pagamento delle spese, liquidate in € 300,00 per compensi oltre accessori, e al rimborso delle spese accessorie sostenute per la proposizione del giudizio di ottemperanza, richiamando i precedenti Cons. Stato n. 3484 del 2021, Cons. Stato n. 1498 del 2017 e TAR Campania n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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